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Legge
Legge 157/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attivita' energetiche strategiche. (26G00178)
DECRETO-LEGGE n. 157/2026
# DECRETO-LEGGE 10 settembre 2026, n. 157
## Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al
protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di
infrastrutture e attivita' energetiche strategiche. (26G00178)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure di accelerazione dei procedimenti concernenti infrastrutture e attività energetiche strategiche; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2026; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto 1. In considerazione del perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , è rideterminata, dall'11 al 17 settembre 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri. 2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all' articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 , applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall' articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , è rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2. 4. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79 , le parole: «da marzo a agosto» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo a settembre». Per le finalità di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79 , è incrementata di 16 milioni di euro per l'anno 2026. 5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
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