DECRETO-LEGGE n. 168/2026
# DECRETO-LEGGE 29 settembre 2026, n. 168
## Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalita' del
Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico
nazionale. (26G00188)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire in materia di proroga degli addetti all'ufficio per il processo, al fine di evitare la perdita di professionalità importanti per l'operatività dell'ufficio per il processo stralcio in materia di immigrazione; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di consentire una più utile organizzazione del tirocinio dei magistrati ordinari, che consenta di consolidare l'efficace contributo dato dagli stessi magistrati al giudizio di appello; Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di intervenire per confermare ed esplicitare i poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori, attesa la sempre maggior rilevanza che assume oggi il coinvolgimento di minori in fenomeni di criminalità grave; Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sulle disposizioni in materia di attuazione del patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo al fine di adeguare la tempistica e completare la disciplina della registrazione della domanda di protezione internazionale; Ritenuta, infine, la straordinaria necessità e urgenza di consentire ai Commissari delle procedure di amministrazione straordinaria relative agli stabilimenti siderurgici di interesse strategico nazionale di continuare a pagare i debiti sorti per assicurare le esigenze indifferibili legate alla continuità produttiva; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2026; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri della giustizia, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali nonchè delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Interventi urgenti in materia di proroga degli addetti all'ufficio per il processo 1. I contratti di lavoro a tempo determinato del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 , già prorogati in forza dell' articolo 16, comma 10, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 , sono ulteriormente prorogati, limitatamente al numero di milletrecentocinquanta unità, dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, in deroga all' articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 . La proroga di cui al primo periodo è disposta limitatamente al personale che, alla data del 31 gennaio 2027, ha prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I criteri di individuazione delle unità di cui al primo periodo sono stabiliti con il decreto del Ministro della giustizia di cui al citato articolo 16, comma 10. Per le unità da destinare alla Corte di cassazione è titolo preferenziale l'esperienza lavorativa specifica sul giudizio di legittimità. 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 16.771.754 per l'anno 2026 e di euro 5.686.513 per l'anno 2027 cui si provvede: a) quanto a euro 95.101 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del «Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico» di cui all' articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ; b) quanto a euro 1.309.000 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 8, comma 6, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 , convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 ; c) quanto a euro 13.966.655 per l'anno 2026 e a euro 5.686.513 per l'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare, mediante riassegnazione ai sensi dell' articolo 2, comma 7, lettere b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 , che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato; d) quanto a euro 561.966 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 457 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ; e) quanto a euro 839.032 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 , convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 .
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