Regolamento UE In vigore Contabilità

Regolamento UE 2104/2019

Regolamento (UE) 2019/2104 della Commissione del 29 novembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 1 e 8 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 29/11/2019 In vigore dal: 29/11/2019 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dal Regolamento UE 2019/2104 alla definizione di "rilevante" negli IAS 1 e IAS 8?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2019/2104 del 29 novembre 2019 recepisce le modifiche pubblicate dall'International Accounting Standards Board nel progetto "Better Communication in Financial Reporting" e introduce una definizione più chiara e operativa del concetto di "rilevante" negli IAS 1 (Presentazione del bilancio) e IAS 8 (Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori). La nuova definizione stabilisce che un'informazione è rilevante se è ragionevole presumere che la sua omissione, errata indicazione od occultamento potrebbe influenzare le decisioni degli utilizzatori principali del bilancio, considerando sia la natura che l'entità dell'informazione nel contesto complessivo del bilancio.

Il regolamento introduce il concetto di "occultamento" dell'informazione, specificando che un'informazione può essere nascosta non solo per omissione, ma anche attraverso linguaggio vago, frammentazione nel bilancio, aggregazione o disaggregazione inappropriata di voci, o mescolanza di informazioni rilevanti con dati irrilevanti. Questa modifica riguarda tutte le società che redigono bilanci secondo gli IFRS, sia quotate che non quotate, e mira a migliorare la qualità e la trasparenza della comunicazione finanziaria.

L'applicazione è obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2020 per i primi esercizi finanziari che iniziano da quella data, anche se è consentita l'applicazione anticipata. Le modifiche si applicano prospetticamente e interessano anche gli IAS 10 (Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio), IAS 34 (Bilanci intermedi) e IAS 37 (Accantonamenti, passività e attività potenziali), che contengono riferimenti al concetto di rilevanza.

Per i commercialisti e le aziende, questa modifica comporta una valutazione più rigorosa di quali informazioni includere nelle note al bilancio, richiedendo un giudizio professionale più consapevole sulla materialità delle informazioni e sulla loro presentazione, al fine di evitare che informazioni rilevanti risultino nascoste o poco comprensibili agli utilizzatori del bilancio.

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Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2019/2104 della Commissione del 29 novembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 1 e 8 (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Regulation (EU) 2019/2104 of 29 November 2019 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standards 1 and 8 (Text with EEA relevance)

Testo normativo

10.12.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 318/74 REGOLAMENTO (UE) 2019/2104 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 1 e 8 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali ( 1 ) , in particolare l’articolo 3, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ( 2 ) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008. (2) Nel quadro del progetto « B etter Communication in Financial Reporting » (migliore comunicazione nella rendicontazione finanziaria), che mira a migliorare il modo in cui le informazioni finanziarie sono comunicate agli utilizzatori dei bilanci, il 31 ottobre 2018 l’International Accounting Standards Board ha pubblicato la Definition of Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8) (definizione di rilevante (modifiche dello IAS 1 e dello IAS 8)] che chiarisce la definizione di «rilevante» al fine di rendere più facile per le imprese formulare giudizi sulla rilevanza e per migliorare la rilevanza delle informazioni nelle note al bilancio. (3) Dopo la consultazione con lo European Financial Reporting Advisory Group la Commissione conclude che le modifiche all’International Accounting Standard (IAS) 1 Presentazione del bilancio e allo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori soddisfano i criteri di adozione stabiliti all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. (4) Le modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8 implicano di conseguenza modifiche allo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento , allo IAS 34 Bilanci intermedi e lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali . (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008. (6) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato: a) lo IAS 1 Presentazione del bilancio è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento; b) lo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento; c) lo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento; d) lo IAS 34 Bilanci intermedi è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento; e) lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Le imprese applicano le modifiche di cui all’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1 o gennaio 2020 o successivamente. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2019 Per la Commissione Il president Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1 ). ALLEGATO Definizione di rilevante Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8 Modifiche allo IAS 1 Presentazione del bilancio Il paragrafo 7 è modificato per le entità che hanno adottato le Modifiche ai riferimenti al quadro concettuale negli IFRS del 2018; è aggiunto il paragrafo 139T. DEFINIZIONI 7. ... Rilevante : Un’informazione è rilevante se è ragionevole presumere che la sua omissione, errata indicazione od occultamento potrebbe influenzare le decisioni che gli utilizzatori principali dei bilanci redatti per scopi di carattere generale prendono sulla base di questi bilanci, che forniscono informazioni finanziarie circa la specifica entità che redige il bilancio. La rilevanza dipende dalla natura o dall’entità dell’informazione, o da entrambe. L’entità valuta se l’informazione, singolarmente o in combinazione con altre informazioni, è rilevante nel contesto del bilancio, considerato nel suo insieme. L’informazione è occultata se è comunicata in modo tale da avere, per gli utilizzatori principali dei bilanci, un effetto analogo a quello dell’omissione o dell’errata indicazione della medesima informazione. Di seguito sono riportati esempi di circostanze che possono portare all’occultamento di informazioni rilevanti: a) un’informazione riguardante una voce, un’operazione o un altro evento rilevante è esposta nel bilancio, ma il linguaggio utilizzato è vago o non chiaro; b) un’informazione riguardante una voce, un’operazione o un altro evento rilevante è disseminata nel bilancio in maniera frammentaria; c) voci, operazioni o altri eventi dissimili sono aggregati in modo inappropriato; d) voci, operazioni o altri eventi simili sono disaggregati in modo inappropriato; e e) la comprensibilità del bilancio è ridotta poiché le informazioni rilevanti sono nascoste da informazioni irrilevanti in una misura tale per cui l’utilizzatore principale non è in grado di determinare quali siano le informazioni rilevanti. Per valutare se sia ragionevole presumere che un’informazione possa influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori principali del bilancio redatto per scopi di carattere generale di una specifica entità che redige il bilancio è necessario che l’entità prenda in considerazione le caratteristiche di questi utilizzatori, tenendo conto anche delle circostanze proprie dell’entità stessa. Molti investitori, finanziatori e altri creditori esistenti e potenziali non possono chiedere alle entità che redigono il bilancio di fornire loro informazioni in maniera diretta e devono basarsi sui bilanci redatti per scopi di carattere generale per gran parte delle informazioni finanziarie di cui hanno bisogno. Di conseguenza, essi sono gli utilizzatori principali cui sono destinati i bilanci redatti per scopi di carattere generale. I bilanci sono redatti per utilizzatori che possiedono una ragionevole conoscenza delle attività commerciali ed economiche e che esaminano e analizzano le informazioni con diligenza. A volte anche utilizzatori ben informati e diligenti possono avere bisogno dell’aiuto di un consulente per comprendere informazioni relative a fenomeni economici complessi. ... DATA DI ENTRATA IN VIGORE ... 139T Definizione di rilevante (Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8), pubblicato a ottobre 2018, ha modificato il paragrafo 7 dello IAS 1 e il paragrafo 5 dello IAS 8, e ha soppresso il paragrafo 6 dello IAS 8. L’entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2020. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. Modifiche allo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori Il paragrafo 5 è modificato per le entità che hanno adottato le Modifiche ai riferimenti al quadro concettuale negli IFRS del 2018. Il paragrafo 6 è soppresso ed è aggiunto il paragrafo 54H. DEFINIZIONI 5. ... Rilevante è definito nel paragrafo 7 dello IAS 1 ed è utilizzato nel presente Principio con lo stesso significato. ... 6. [soppresso] ... DATA DI ENTRATA IN VIGORE ... 54H Definizione di rilevante (Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8), pubblicato a ottobre 2018, ha modificato il paragrafo 7 dello IAS 1 e il paragrafo 5 dello IAS 8, e ha soppresso il paragrafo 6 dello IAS 8. L’entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2020. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. Modifiche ad altri IFRS e pubblicazioni Modifiche allo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento Il paragrafo 21 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 23C. Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio che non comportano una rettifica 21. Qualora fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio che non comportano rettifica siano rilevanti, potrebbe ragionevolmente presumersi che la mancata informativa potrebbe influenzare le decisioni che gli utilizzatori principali dei bilanci redatti per scopi di carattere generale prendono sulla base di questi bilanci, che forniscono informazioni finanziarie circa la specifica entità che redige il bilancio. Di conseguenza, per ogni significativa categoria di fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio che non comportano una rettifica, l’entità deve indicare quanto segue: a) la natura del fatto; e b) una stima dei connessi effetti sul bilancio, o la dichiarazione che tale stima non può essere effettuata. ... DATA DI ENTRATA IN VIGORE ... 23C Definizione di rilevante (Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8), pubblicato a ottobre 2018, ha modificato il paragrafo 21. L’entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2020. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica le modifiche alla definizione di rilevante di cui al paragrafo 7 dello IAS 1 e i paragrafi 5 e 6 dello IAS 8. Modifiche allo IAS 34 Bilanci intermedi Il paragrafo 24 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 58. Rilevanza ... 24. Lo IAS 1 definisce le informazioni rilevanti e richiede una informativa separata sulle voci rilevanti, comprese (per esempio) le attività operative cessate, e lo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori richiede una informativa sui cambiamenti nelle stime contabili, errori, e cambiamenti di principi contabili. I due Principi non contengono esemplificazioni quantitative in merito alla rilevanza. ... DATA DI ENTRATA IN VIGORE ... 58. Definizione di rilevante (Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8), pubblicato a ottobre 2018, ha modificato il paragrafo 24. L’entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2020. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica le modifiche alla definizione di rilevante di cui al paragrafo 7 dello IAS 1 e i paragrafi 5 e 6 dello IAS 8. Modifica allo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali Il paragrafo 75 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 104. Ristrutturazione ... 75. La decisione di attuare una ristrutturazione presa dalla direzione aziendale o dal consiglio di amministrazione prima della data di chiusura dell’esercizio non dà luogo, alla data di chiusura dell’esercizio stessa, a un’obbligazione implicita, a meno che l’entità, prima di quella data: a) abbia iniziato ad attuare il programma di ristrutturazione; o b) abbia comunicato i principali aspetti del programma di ristrutturazione agli interessati in una maniera sufficientemente analitica da far nascere in loro la valida aspettativa che l’entità attuerà la ristrutturazione. Se l’entità ha iniziato ad attuare un programma di ristrutturazione, o ne comunica gli aspetti principali agli interessati soltanto dopo la data di chiusura dell’esercizio, la stessa deve riportare tale fatto, secondo quanto disposto dallo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento , se la ristrutturazione è rilevante ed è ragionevole presumere che la mancata comunicazione potrebbe influenzare le decisioni che gli utilizzatori principali dei bilanci redatti per scopi di carattere generale prendono sulla base di questi bilanci, che forniscono informazioni finanziarie circa la specifica entità che redige il bilancio. ... DATA DI ENTRATA IN VIGORE ... 104. Definizione di rilevante (Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8), pubblicato a ottobre 2018, ha modificato il paragrafo 75. L’entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2020. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica le modifiche alla definizione di rilevante di cui al paragrafo 7 dello IAS 1 e i paragrafi 5 e 6 dello IAS 8.

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Il Regolamento UE 2019/2104 è il riferimento normativo per l'adozione della definizione di rilevante negli IFRS, concetto fondamentale per la redazione del bilancio consolidato e individuale secondo i principi contabili internazionali. Commercialisti, revisori e preparatori di bilancio lo consultano per valutare la materialità delle informazioni, l'informativa in nota, la presentazione delle voci di bilancio e il rispetto dei criteri di occultamento dell'informazione. È strettamente correlato agli IAS 1, IAS 8, IAS 10, IAS 34 e IAS 37, nonché alle linee guida sulla disclosure e sulla trasparenza nella comunicazione finanziaria.

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