Regolamento UE In vigore IVA

Regolamento UE 1909/2018

Regolamento (UE) 2018/1909 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda lo scambio di informazioni ai fini del monitoraggio della corretta applicazione del regime di call-off stock

Pubblicato: 04/12/2018 In vigore dal: 04/12/2018 Documento ufficiale

Cosa prevede il Regolamento UE 2018/1909 in materia di scambio di informazioni sul regime di call-off stock?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2018/1909 modifica il Regolamento UE 904/2010 per introdurre nuove disposizioni sullo scambio automatizzato di dati relativi al regime di call-off stock tra gli Stati membri. Il provvedimento si applica alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nell'ambito di questo regime semplificato, disciplinato dalla Direttiva IVA 2006/112/CE. Le autorità competenti degli Stati membri devono avere accesso automatizzato ai dati raccolti dai soggetti passivi IVA, al fine di monitorare correttamente l'applicazione della semplificazione introdotta. In pratica, i dati da scambiare includono i numeri di identificazione IVA dei cedenti e dei fornitori di servizi, nonché il valore totale delle operazioni effettuate tra soggetti identificati in diversi Stati membri. Questo sistema di monitoraggio è essenziale per prevenire abusi e garantire la corretta applicazione del regime, proteggendo l'integrità del sistema IVA comunitario. Il regolamento è entrato in vigore il 20 gennaio 2019 ed è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2018/1909 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda lo scambio di informazioni ai fini del monitoraggio della corretta applicazione del regime di call-off stock EN: Council Regulation (EU) 2018/1909 of 4 December 2018 amending Regulation (EU) No 904/2010 as regards the exchange of information for the purpose of monitoring the correct application of call-off stock arrangements

Testo normativo

7.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 311/1 REGOLAMENTO (UE) 2018/1909 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2018 che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda lo scambio di informazioni ai fini del monitoraggio della corretta applicazione del regime di call-off stock IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 2 ) , deliberando secondo una procedura legislativa speciale, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire un adeguato monitoraggio della semplificazione introdotta nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio ( 3 ) per quanto riguarda il regime di call-off stock, è necessario che le pertinenti autorità competenti degli Stati membri abbiano un accesso automatizzato ai dati raccolti presso i soggetti passivi relativamente a tali operazioni. (2) Poiché le disposizioni contenute nel presente regolamento derivano da modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio ( 4 ) , il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione di tali modifiche. (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio ( 5 ) , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato: 1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla lettera b) e i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno trasmesso, in conformità dell'articolo 262, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, le informazioni relative alle persone a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA di cui alla lettera a);»; 2) alla lettera e), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «e) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui alla lettera b) effettuate da ognuna delle persone di cui alla lettera c) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA da un altro Stato membro e, per ognuna delle persone che hanno trasmesso le informazioni in conformità dell'articolo 262, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, il relativo numero di identificazione IVA e le informazioni che hanno trasmesso in merito a ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA da un altro Stato membro, a condizione che:». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2020. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018 Per il Consiglio Il presidente H. LÖGER ( 1 ) Parere del 3 luglio 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) GU C 283 del 10.8.2018, pag. 35 . ( 3 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ( GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1 ). ( 4 ) Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale). ( 5 ) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto ( GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1 ).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 1909/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Regolamento UE 2018/1909 è il riferimento normativo per il monitoraggio del call-off stock e lo scambio automatizzato di informazioni IVA tra Stati membri. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per comprendere gli obblighi di comunicazione dati, i numeri di identificazione IVA, le operazioni intracomunitarie e la cooperazione amministrativa in materia di IVA. È strettamente correlato alla Direttiva 2006/112/CE e al Regolamento 904/2010 sulla lotta alla frode fiscale.

Normative correlate

Regolamento UE 1869/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1869 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Decisione UE 1728/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio, del 10 luglio 2026, recan…
Regolamento UE 1743/2026
Regolamento (UE) 2026/1743 del Consiglio, del 10 luglio 2026, che modifica il r…
Interpello AdE 633/2014
Attività atte ad agevolare la partecipazione di clienti, soggetti passivi non r…
Interpello AdE 127/2015
Servizi di estetica – Soggetto tenuto alla documentazione delle operazioni e ag…
Interpello AdE 537/2014
Regime di esenzione IVA per l'esecuzione di corsi di formazione e aggiornamento…
Interpello AdE 471/2014
Cessioni di beni intracomunitarie – Prova dell'esportazione (articolo 7 del dec…
Risoluzione AdE 633/2014
Trattamento ai fini Iva delle prestazioni rese nell'ambito dell'attività di ost…

Altre normative del 2018

Applicazione del regime della cedolare secca per i contratti di locazione di immobili  co… Interpello AdE 145 Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’acconto dell’… Risoluzione AdE 145 Cambio valute luglio 2018 Provvedimento AdE 296587 Attuazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2, comma 4-ter… Provvedimento AdE 471 Cambio valute del mese di ottobre 2018 Provvedimento AdE 296500 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 april… Provvedimento AdE 89757 Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, e successive modificazioni, rigu… Provvedimento AdE 106701 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, c… Provvedimento AdE 2058594

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026, relativo … 1963/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026, che modif… 1961/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, che istitu… 1929/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, che istitu… 1904/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, recante mo… 1926/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, che istitu… 1928/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →