Quali sono le modalità e i beneficiari dei contributi statali previsti dalla Legge 93/1994 per le associazioni combattentistiche?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 93/1994 disciplina l'erogazione di contributi statali alle associazioni combattentistiche per gli anni 1994, 1995 e 1996. I beneficiari sono le associazioni combattentistiche specificamente indicate nella tabella A allegata alla legge, ritenute particolarmente meritevoli del sostegno dello Stato in considerazione delle loro finalità istituzionali e delle attività di promozione sociale e tutela degli associati. Gli importi dei contributi sono determinati nella medesima tabella A secondo criteri differenziati per ciascuna associazione. La norma si fonda sul riconoscimento del ruolo sociale delle organizzazioni combattentistiche e sulla necessità di sostenerle nelle loro attività di carattere mutualistico e assistenziale verso gli associati. Dal punto di vista amministrativo, i contributi rappresentano una forma di finanziamento pubblico diretto a enti di diritto privato con struttura associativa, secondo quanto previsto dall'articolo 115 del DPR 616/1977, che consente allo Stato di assegnare contributi alle associazioni nazionali che dimostrino di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti.
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Riferimento normativo
LEGGE 31 gennaio 1994, n. 93
Testo normativo
LEGGE n. 93/1994
# LEGGE 31 gennaio 1994, n. 93
## Norme per la concessione di contributi alle associazioni
combattentistiche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, in considerazione delle finalità istituzionali e delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati, sono erogati contributi alle associazioni combattentistiche, di cui all'allegata tabella A e nella misura ivi indicata, particolarmente meritevoli del sostegno dello Stato ai sensi dell' articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , come modificato dall' articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641 . Nota all'art. 1: - Il testo vigente dell' art. 115 del D.P.R. n. 616/1977 , recante attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, è il seguente: "Art. 115 (Enti a struttura associativa). - Gli enti di cui all'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, che abbiano una struttura associativa, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di diritto privato con il decreto del presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo, precedente e ad essi individualmente relativo. Essi conservano la titolarità dei beni necessari allo svolgimento delle attività associative, nonchè di quelle derivanti da atti di liberalità o contributi degli associati. Alla individuazione dei beni di cui sopra si provvede con il decreto di cui al precedente art. 113. Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per il sostegno dell'attività associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi del presente articolo; tale contributo, per l'anno 1979, non potrà comunque superare il 50 per cento di quello erogato dallo Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto per l'ANMIL nell' art. 1-decies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 , come modificato dalla legge di conversione. In ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre 1979 sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite, prestazioni previdenziali in genere, compensi od assegni continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma. A partire dal 1 gennaio 1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo comma hanno diritto di percepire mediante ritenuta sulle pensioni assegni e rendite erogati dallo Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi associativi che i titolari delle suddette prestazioni intendono loro versare mediante delega in forma libera. Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti pubblici interessati stabiliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalità della riscossione delle ritenute di cui al presente comma. Dal 1 gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati, con apposite leggi potrà assegnare contributi alle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti".
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La Legge 93/1994 riguarda i contributi pubblici alle associazioni combattentistiche, disciplinando il finanziamento di enti morali a struttura associativa secondo le disposizioni del DPR 616/1977. Commercialisti e amministratori di associazioni consultano questa norma per comprendere le modalità di erogazione dei contributi statali, la natura giuridica degli enti beneficiari e gli obblighi di rendicontazione delle attività di promozione sociale e tutela degli associati.
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