Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 774/1994

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

Pubblicato: 08/07/1995 In vigore dal: 14/06/1994 Documento ufficiale

Quali sono i termini entro cui il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica deve adottare i propri provvedimenti amministrativi?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 774/1994 è un regolamento che disciplina i tempi massimi entro cui il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica deve concludere i procedimenti amministrativi di sua competenza. Si applica a tutti i procedimenti che nascono da richieste di cittadini o enti (ad iniziativa di parte) oppure che il Ministero avvia autonomamente (d'ufficio). Il decreto prevede che ogni procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso entro i termini specifici indicati nelle tabelle allegate al regolamento stesso, che identificano anche l'organo competente e la fonte normativa di riferimento. Nel caso in cui un procedimento non sia incluso nelle tabelle allegate, si applica il termine previsto da altre leggi o regolamenti, oppure, in assenza di altre disposizioni, il termine generale di trenta giorni stabilito dalla legge 241/1990. Questo sistema garantisce trasparenza e certezza dei tempi procedimentali, evitando ritardi ingiustificati nell'adozione dei provvedimenti amministrativi.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1994, n. 774

Testo normativo

DECRETO MINISTERIALE n. 774/1994 # DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1994, n. 774 ## Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994; Vista la nota ACG/5(26)996 del 27 maggio 1994, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 , con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio. 2. I procedimenti di competenza dell'amministrazione devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedinento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi). "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 4. - 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonchè dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per l' art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota al titolo.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto Ministeriale 774/1994 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il DM 774/1994 è il riferimento normativo per i termini procedimentali presso il Ministero dell'Università e della Ricerca, disciplinando procedimenti amministrativi, diritto di accesso ai documenti amministrativi e provvedimenti espressi secondo la legge 241/1990. Consulenti e professionisti lo consultano per comprendere i tempi massimi di conclusione dei procedimenti, le responsabilità degli organi competenti e le modalità di applicazione della normativa sul procedimento amministrativo.

Normative correlate

Decreto Ministeriale 146/2026
Regolamento recante procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi d…
Decreto Ministeriale 124/2026
Regolamento generale delle lotterie a estrazione differita anche con partecipaz…
Decreto Ministeriale 114/2026
Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in …
Decreto Ministeriale 109/2026
Regolamento recante Albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore…
Decreto Ministeriale 110/2026
Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11…
Decreto Ministeriale 98/2026
Regolamento recante disciplina delle modalita' di esecuzione della legge 8 lugl…
Decreto Ministeriale 95/2026
Regolamento recante la sostituzione dell'Allegato A al decreto del Ministro del…
Decreto Ministeriale 90/2026
Regolamento relativo alla organizzazione, al funzionamento e alla nomina dei co…

Altre normative del 1994

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui al… Decreto del Presidente della Repubblica 777 Regolamento contenente norme ed integrazione della disciplina dei procedimenti di riconos… Decreto Ministeriale 776 Regolamento recante norme per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo professionale naz… Decreto Ministeriale 775 Regolamento recante criteri e modalita' di utilizzo del Fondo per lo sviluppo, istituito … Decreto del Presidente del Consiglio 773 Regolamento recante modificazioni al regolamento concernente disposizioni di adattamento … Decreto Ministeriale 772 Regolamento recante modalita' per l'elezione dei rappresentanti delle universita' e degli… Decreto Ministeriale 771 Regolamento concernente la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permes… Decreto del Presidente del Consiglio 770 Regolamento per la gestione delle spese occorrenti per il funzionamento dell'Autorita' pe… Decreto del Presidente del Consiglio 769

Altri Decreto Ministeriale

Regolamento recante approvazione delle tabelle per la determinazione dell'indennita' di c… 44/2026 Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e deg… 223/2025 Regolamento recante modalita' di esecuzione degli incassi e dei pagamenti per conto dello… 15/2026 Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e d… 221/2025 Regolamento recante aggiornamento dell'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 202… 220/2025 Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti… 219/2025
Vedi tutti i Decreto Ministeriale →