Legge Internazionale

Legge 377/1989

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984.

Pubblicato: 23/11/1989 In vigore dal: 31/10/1989 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto della Legge 377/1989 e quali sono le sue finalità principali?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 377/1989 ratifica ed esegue la convenzione internazionale stipulata tra l'Italia e l'Ecuador il 23 maggio 1984, con l'obiettivo di evitare le doppie imposizioni fiscali e prevenire l'evasione tributaria. Si applica ai soggetti residenti in Italia e in Ecuador che percepiscono redditi o possiedono patrimonio in entrambi i paesi, disciplinando come questi devono essere tassati per evitare che lo stesso reddito sia sottoposto a imposizione in due giurisdizioni diverse. La convenzione riguarda specificamente le imposte sul reddito e sul patrimonio, rappresentando uno strumento fondamentale per i contribuenti e le aziende che operano in relazioni commerciali tra i due paesi. Per i professionisti e le imprese, questa normativa è rilevante perché stabilisce criteri di attribuzione della potestà impositiva, meccanismi di credito d'imposta e procedure per risolvere controversie in materia di doppia imposizione, facilitando così la pianificazione fiscale internazionale e la corretta determinazione dell'imponibile.

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Riferimento normativo

LEGGE 31 ottobre 1989, n. 377

Testo normativo

LEGGE n. 377/1989 # LEGGE 31 ottobre 1989, n. 377 ## Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. I1 Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984.

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La Legge 377/1989 è il riferimento normativo per le convenzioni contro le doppie imposizioni tra Italia e Ecuador, disciplinando IRPEF, IRES e imposte sul patrimonio in ambito internazionale. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per questioni di residenza fiscale, credito d'imposta estero, transfer pricing e prevenzione dell'evasione fiscale nelle relazioni commerciali bilaterali.

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