Quali trasferimenti di denaro dall'estero devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate secondo la Legge 167/1990?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 167/1990 obbliga gli intermediari bancari, finanziari e altri operatori autorizzati a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai trasferimenti di denaro, titoli e valori (incluse le cripto-attività) da e verso l'estero di importo pari o superiore a 5.000 euro. Questa comunicazione riguarda esclusivamente le operazioni effettuate per conto di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, escludendo quindi le società di capitali. Lo scopo della norma è consentire il controllo fiscale delle operazioni finanziarie internazionali e facilitare la cooperazione tra i Paesi comunitari nello scambio di informazioni. I dati devono essere trasmessi secondo le modalità e i termini stabiliti dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, con possibilità di limitare la comunicazione per specifiche categorie di operazioni, e sono messi a disposizione anche della Guardia di Finanza attraverso procedure informatiche.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 28 giugno 1990, n. 167
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 167/1990
# DECRETO-LEGGE 28 giugno 1990, n. 167
## Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni di natura fiscale, atte a consentire la possibilità di controllo di talune operazioni finanziarie da e verso l'estero, anche in vista della predisposizione di meccanismi di cooperazione e di scambio di informazioni tra i Paesi comunitari, nonchè di talune importazioni ed esportazioni al seguito di denaro, titoli o valori per contenere l'uso del contante; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori 1. ((Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, e gli altri operatori finanziari di cui all' articolo 3, comma 3, lettere a) e d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto relativi alle predette operazioni, effettuate anche in cripto-attività)) di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . (29) 2. I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all'Agenzia delle entrate con modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il medesimo provvedimento, la trasmissione può essere limitata per specifiche categorie di operazioni o causali. --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018". --------------- AGGIORNAMENTO (29) Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 , ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che la presente modifica si applica a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.
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La Legge 167/1990 rappresenta il fondamento normativo per il monitoraggio fiscale dei flussi finanziari internazionali, disciplinando gli obblighi di comunicazione per intermediari bancari e operatori finanziari in materia di trasferimenti di denaro, titoli e cripto-attività. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare questa norma quando gestiscono clienti con operazioni transfrontaliere, in relazione agli adempimenti verso l'Agenzia delle Entrate e al controllo della tracciabilità dei movimenti di capitale.
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