Il Ministro dell’economia e delle finanze
VISTO il Regolamento europeo n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014, concernente misure
restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina;
VISTO il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il
finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in
attuazione della direttiva 2005/60/CE e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 3 del d.lgs giugno 2007, n. 109 che istituisce, presso il Ministero dell’economia e delle
finanze (MEF), il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), competente, tra l’altro, a garantire la
corretta e tempestiva attuazione delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche detenute,
direttamente o indirettamente, da individui ed entità inclusi nella lista di cui all’allegato I del
Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consigl
Testo normativo
Il Ministro dell’economia e delle finanze
VISTO il Regolamento europeo n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014, concernente misure
restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina;
VISTO il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il
finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in
attuazione della direttiva 2005/60/CE e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 3 del d.lgs giugno 2007, n. 109 che istituisce, presso il Ministero dell’economia e delle
finanze (MEF), il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), competente, tra l’altro, a garantire la
corretta e tempestiva attuazione delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche detenute,
direttamente o indirettamente, da individui ed entità inclusi nella lista di cui all’allegato I del
Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive
relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina.
VISTO, in particolare, l’articolo 4 bis del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 che prevede che nelle
more dei provvedimenti di designazione disposte delle Nazioni unite e nel rispetto degli obblighi sanciti dalla
Risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e delle specifiche misure restrittive
disposte dall’Unione europea, nonché delle iniziative assunte dall’autorità giudiziaria in sede penale, il
Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dispone, con proprio
decreto, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da
persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, che pongono in essere, tra l’altro, condotte che minacciano la pace
e la sicurezza internazionale,
CONSIDERATA la Proposta del Comitato di sicurezza finanziaria al Ministro dell’economia e delle
finanze del 6 maggio 2022, di congelamento della risorsa economica detenuta, anche per interposta
persona, da persona fisica che pone in essere condotte che minacciano la pace e la sicurezza
internazionale, ai sensi dell’articolo 4 bis del decreto legislativo n. 109 del 22 giugno 2007;
RITENUTO che sussistano le condizioni per l’adozione di un provvedimento ai sensi del richiamato
articolo 4 bis, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per le motivazioni di cui alla citata
proposta del Comitato di sicurezza finanziaria del 6 maggio 2022;
CONSIDERATA la necessità di procedere, nelle more dell’adozione delle specifiche misure restrittive che
sono state proposte dal Comitato di sicurezza finanziaria al Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’art. 4-
ter del d. lgs. 22 giugno 2007, n. 109, al tempestivo congelamento della risorsa economica costituita
dall’imbarcazione Scheherazade (IMO 9809980), al fine di preservare le condizioni per la piena ed effettiva
attuazione delle medesime misure restrittive;
DECRETA
il congelamento della risorsa economica costituita dall’imbarcazione Scheherazade (IMO 9809980)
situata all’interno del territorio italiano a Marina di Carrara (MS).
Sono demandati alla Guardia di Finanza i compiti relativi alla notifica agli interessati del presente
decreto, nonché i compiti relativi alla sua esecuzione.
Il presente decreto ha efficacia fin dalla data della sua adozione ed è pubblicato su apposita sezione
del sito web del Ministero dell’economia e delle finanze e delle autorità di vigilanza di settore, in
ragione delle rispettive attribuzioni.
Del presente decreto verrà data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, ___________
Daniele Franco
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