Provvedimento AdE In vigore Internazionale

Provvedimento AdE 208/2017

Disposizioni attuative del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 febbraio 2017 di attuazione dell’articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Aggiornamento dell’allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 275956 del 28 novembre 2017

Pubblicato: 01/01/2017 In vigore dal: 01/01/2017 Documento ufficiale

Cosa prevede il Provvedimento AdE 208/2017 in materia di Country-by-Country Reporting e quali sono le novità introdotte con l'aggiornamento del 2020?

Spiegato da FiscoAI
Il Provvedimento AdE 208/2017 disciplina le modalità di trasmissione della rendicontazione paese per paese (Country-by-Country Reporting - CbCR) all'Agenzia delle entrate, recependo le indicazioni dell'OCSE sul progetto BEPS e la direttiva europea DAC 4. Si applica alle entità multinazionali e ai gruppi di imprese che superano determinati requisiti di fatturato, obbligandoli a comunicare informazioni dettagliate sui redditi, le imposte pagate e le attività economiche in ogni giurisdizione in cui operano. L'aggiornamento del 2020 sostituisce lo schema tecnico XML precedente con quello internazionale adottato dall'OCSE nel giugno 2019, migliorando la qualità e la standardizzazione dei dati trasmessi. Le nuove regole tecniche si applicano alle rendicontazioni dal 1° gennaio 2021, con una fase transitoria che consente l'utilizzo dello schema precedente fino al 31 dicembre 2020 per garantire un passaggio ordinato ai nuovi sistemi informatici.

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Riferimento normativo

Disposizioni attuative del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 febbraio 2017 di attuazione dell’articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Aggiornamento dell’allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 275956 del 28 novembre 2017

Testo normativo

Prot. n. 339016 Disposizioni attuative del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 febbraio 2017 di attuazione dell’articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Aggiornamento dell’allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 275956 del 28 novembre 2017. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone 1. Aggiornamento dell’allegato tecnico 1.1 L’allegato al presente provvedimento sostituisce l’allegato tecnico al provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 275956 del 28 novembre 2017. 1.2 Ove, al fine di migliorare le modalità di compilazione e di trasmissione dei dati da parte delle entità tenute alla rendicontazione paese per paese, si renda necessario apportare tempestivamente delle modifiche o integrazioni all’allegato al presente provvedimento, tali modifiche potranno essere adottate mediante pubblicazione della versione aggiornata nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 1.3 Le modifiche adottate con il presente provvedimento si applicano alle rendicontazioni trasmesse a decorrere dal 1° gennaio 2021. Motivazioni La legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha recepito nell’ordinamento interno le indicazioni contenute nel BEPS – Action 13, (“Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”), pubblicato il 5 ottobre 2015, a conclusione dei lavori del progetto Base Erosion and Profit Shifting (cd. «Progetto BEPS»), avviati dall’OCSE nel luglio 2013, in tema di rendicontazione paese per paese o “Country by country reporting” (“CbCR”). Parallelamente, la direttiva n. 2016/881/UE del 25 maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 3 giugno 2016 (cd. “DAC 4”), ha apportato alcune rilevanti modifiche alla direttiva 2011/16/UE (Direttiva sulla cooperazione amministrativa, cd. “DAC 1”), che disciplina lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia fiscale. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 febbraio 2017, in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e in conformità alle prescrizioni della citata direttiva “DAC 4”, ha disciplinato nel dettaglio l’applicazione e le condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni dettando disposizioni attuative in materia di: i) obbligo di presentazione; ii) comunicazioni all’Agenzia delle entrate; iii) contenuto della rendicontazione paese per paese; iv) termine di presentazione della stessa; v) scambio di informazione e vi) utilizzo dei dati. L’articolo 4, comma 2, del citato decreto rinvia ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di presentazione della rendicontazione e il regime linguistico delle comunicazioni. In attuazione della citata disposizione, in data 28 novembre 2017 è stato pubblicato il Provvedimento prot. 275956 che declina taluni aspetti applicativi della disciplina, tra cui le modalità di comunicazione dei dati predisposti secondo il formato XML descritto nell’allegato tecnico. Mediante il presente provvedimento viene sostituito l’allegato tecnico al fine di aggiornare le regole tecniche di compilazione della comunicazione per recepire le modifiche introdotte allo schema XML internazionale Country-by-Country Report adottato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico nel giugno 2019. Vengono, inoltre, introdotte ulteriori regole per migliorare la qualità dei dati trasmessi all’Agenzia delle entrate. Il nuovo schema XML si applica a tutte le comunicazioni effettuate dalle entità tenute alla rendicontazione paese per paese a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tenuto conto che le modifiche allo schema XML saranno applicabili negli scambi con le giurisdizioni estere a decorrere dal 1° febbraio 2021, e che a partire da tale data sarà inibito l’utilizzo del precedente schema XML negli scambi, si è ritenuto di consentire alle entità tenute alla rendicontazione di utilizzare fino al 31 dicembre 2020 il precedente schema XML nella predisposizione delle comunicazioni annuali. Ciò comporta che l’Agenzia delle entrate effettuerà lo scambio di informazioni delle rendicontazioni paese per paese relative al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019 nel mese di gennaio 2021. Eventuali successivi aggiornamenti dell’allegato tecnico possono essere adottati mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. Ciò al fine di accelerare il processo di messa a disposizione in favore degli operatori della documentazione ausiliaria alla predisposizione e all’invio della rendicontazione. a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1, articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4). Statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1). Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. b) Disciplina normativa di riferimento: Direttiva 2016/881/UE del Consiglio del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale; Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che abroga la direttiva 77/799/CEE; Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1963 Della Commissione del 9 novembre 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda formulari tipo e il regime linguistico da utilizzare in relazione alle direttive (UE) 2015/2376 e (UE) 2016/881 del Consiglio; Decreto legislativo 5 agosto 2015, n 128, articoli 3, 4, 5, 6 e 7, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23; Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che abroga la direttiva 77/799/CEE legge 10 febbraio 2005, n. 19; Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 29 maggio 2014, che designa l’ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell’attività di cooperazione amministrativa nel settore fiscale; Legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione; Legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa ed i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010; Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, articolo 1, commi 145 e 146; Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni derivanti dalla rendicontazione Paese per Paese (Country-by-Country reporting), firmato a Parigi il 27 gennaio 2016, e le successive sottoscrizioni; Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 febbraio 2017 contenente disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 275956 del 28 novembre 2017 La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 27 ottobre 2020 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini Firmato digitalmente Allegato: 1. Istruzioni per la compilazione e la trasmissione dei dati

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Il Provvedimento AdE 208/2017 è il riferimento normativo per il Country-by-Country Reporting (CbCR), lo scambio automatico di informazioni fiscali e la rendicontazione paese per paese secondo le linee guida OCSE BEPS Action 13. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per comprendere gli obblighi di comunicazione delle multinazionali, il formato XML di trasmissione, i termini di presentazione e le modalità di scambio informazioni con le amministrazioni fiscali estere secondo la direttiva DAC 4.

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