Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 639/2026

Riforma della disabilità. Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Indicazioni operative sulla profilazione dei medici certificatori per l’accesso al servizio di presentazione del certificato medico introduttivo per la terza fase sperimentale. Tutorial sulle procedure

Pubblicato: 22/02/2026 In vigore dal: 22/02/2026 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le procedure che i medici certificatori devono seguire per abilitarsi alla compilazione e trasmissione del nuovo certificato medico introduttivo secondo la riforma della disabilità?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 639/2026 disciplina le modalità di profilazione dei medici certificatori per l'accesso al servizio di presentazione del certificato medico introduttivo, strumento centrale della riforma della disabilità introdotta dal Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. La normativa si applica ai medici che operano nelle province coinvolte nella sperimentazione (a partire dal 1° marzo 2026 sono state aggiunte 40 province) e riguarda sia i medici già abilitati che quelli che accedono per la prima volta al servizio. Per i medici di medicina generale, pediatri, specialisti ambulatoriali e liberi professionisti è richiesto il possesso del dossier formativo di gruppo della FNOMCeO relativo al triennio 2023/2025, da dichiarare mediante una dichiarazione di responsabilità al primo accesso. I medici dipendenti da strutture pubbliche (ASL, aziende ospedaliere, IRCCS, centri per le malattie rare) sono invece esenti da questo requisito formativo. Tutti i medici certificatori devono compilare il modulo AP110 e trasmetterlo via PEC alla Struttura INPS territorialmente competente per ottenere l'abilitazione ai servizi telematici, accedendo successivamente con identità digitale (SPID livello 2, CNS, CIE 3.0 o eIDAS).

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Riferimento normativo

Riforma della disabilità. Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Indicazioni operative sulla profilazione dei medici certificatori per l’accesso al servizio di presentazione del certificato medico introduttivo per la terza fase sperimentale. Tutorial sulle procedure

Testo normativo

Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità Coordinamento Generale Medico Legale Roma, 23-02-2026 Messaggio n. 639 OGGETTO: Riforma della disabilità. Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Indicazioni operative sulla profilazione dei medici certificatori per l’accesso al servizio di presentazione del certificato medico introduttivo per la terza fase sperimentale. Tutorial sulle procedure 1. Premessa Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, come modificato dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha riformato i criteri e le modalità di accertamento della condizione di disabilità, affidandola in via esclusiva all’INPS su tutto il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2027. Dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 62/2024, è stata avviata una prima fase sperimentale nelle province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste (cfr. l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106). A partire dal 30 settembre 2025, ai sensi dell’articolo 19-quater del decreto-legge n. 202/2024, la sperimentazione è stata estesa, alle province di Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, nonché alla Regione autonoma della Valle d’Aosta e alla Provincia autonoma di Trento. L’articolo 7 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, a decorrere dal 1° marzo 2026, ha esteso la sperimentazione di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 62/2024 a ulteriori 40 province, riportate nella seguente tabella: Regione Provincia/province Abruzzo Chieti Basilicata Potenza Calabria Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia Campania Caserta Emilia-Romagna Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna Friuli-Venezia Giulia Pordenone, Udine Lazio Roma Liguria La Spezia, Savona Lombardia Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio Marche Ancona, Ascoli Piceno Molise Campobasso Piemonte Asti, Cuneo, Torino Puglia Brindisi Sardegna Cagliari Sicilia Caltanissetta, Catania, Messina Toscana Arezzo, Massa Carrara Trentino-Alto Adige/Südtirol Bolzano/Bozen Umbria Terni Veneto Treviso, Venezia, Verona Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono istruzioni per la profilazione dei medici certificatori al fine di consentire l'accesso al servizio di presentazione del nuovo “certificato medico introduttivo”. In particolare, si comunica che le istruzioni operative sulla profilazione dei medici certificatori, fornite per l’avvio della prima fase sperimentale con il messaggio n. 4364 del 19 dicembre 2024, si applicano anche alle province coinvolte nella terza fase sperimentale di cui alla tabella sopra indicata. Si precisa che le indicazioni operative sulla profilazione dei medici certificatori non sono applicabili nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige in quanto l’Istituto non è coinvolto nella gestione dell’accertamento della condizione di disabilità. 2. Nuova modalità di avvio del procedimento valutativo di base L’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 62/2024 prevede che: “Costituisce presupposto per l’avvio del procedimento valutativo di base la trasmissione telematica all’INPS di un certificato medico rilasciato dai medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare. Il certificato medico può essere rilasciato e trasmesso anche dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, dai medici in quiescenza iscritti all’albo, dai liberi professionisti e dai medici in servizio presso strutture private accreditate, come individuati dall’INPS ai sensi del comma 2”. Pertanto, il possesso del profilo di medico certificatore rappresenta un requisito indispensabile per la compilazione e la trasmissione del “certificato medico introduttivo”, che deve avvenire unicamente tramite il servizio “Certificato medico introduttivo – Invalidità civile” disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità”, accedendo con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS, CIE 3.0 o eIDAS). Infine, il comma 5 del medesimo articolo 8 stabilisce che: “Il certificato medico introduttivo ai fini della valutazione di base è inserito, con la trasmissione all’INPS, anche nel fascicolo sanitario elettronico”. 3. Indicazioni per i medici certificatori già abilitati A decorrere dal 1° marzo 2026, i medici certificatori già profilati possono utilizzare il profilo in loro possesso per acquisire i nuovi “certificati medici introduttivi” per i soggetti residenti o domiciliati nei territori coinvolti nella sperimentazione. 4. Indicazioni operative per i medici che accedono per la prima volta al servizio di compilazione del nuovo “certificato medico introduttivo” I medici certificatori che si profilano per la prima volta devono richiedere l’abilitazione ai servizi telematici compilando il modulo “AP110 – Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per medici certificatori” e trasmettendolo, tramite posta elettronica certificata (PEC), alla Struttura territorialmente competente dell’INPS. Il modulo “AP110” è scaricabile, in formato .pdf editabile, dal sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Moduli”. L’indirizzo PEC della Struttura competente è disponibile nella sezione “Sedi e Contatti” del medesimo sito. Una volta abilitato, il medico certificatore può accedere alla procedura, compilare e trasmettere il “certificato medico introduttivo”. 4.1 Requisiti necessari per i medici di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2024 Il comma 2 del citato articolo 8 prevede che: “L'INPS, secondo le modalità indicate dal Ministero della salute, acquisisce la documentazione relativa alla formazione effettuata, nell'ambito del programma «Educazione continua in medicina», in materia di classificazioni internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità, di promozione della salute, di accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni assistenziali, ai fini dell'individuazione dei medici di cui al secondo periodo del comma 1”. Su espressa indicazione del Ministero della Salute, il requisito formativo di cui al citato comma 2, per i medici di cui al secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2024 (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, medici in quiescenza iscritti all’albo, liberi professionisti e medici in servizio presso strutture private accreditate), si intende soddisfatto attraverso la realizzazione del dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO). Tale documentazione, relativa alla formazione effettuata, deve essere necessariamente acquisita dall’INPS seguendo le modalità previste dal Ministero della Salute. In tale ambito, il Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.), quale Ente responsabile dell’Anagrafica nazionale dei crediti ECM, è tenuto a trasmettere all’Istituto, in modalità telematica, l’esito della formazione svolta dai medici di cui al secondo periodo del citato comma 1 dell’articolo 8, al fine di consentire la verifica delle dichiarazioni di responsabilità rese dai medici certificatori. Al primo accesso alla nuova procedura di compilazione del “certificato medico introduttivo”, i medici certificatori vengono automaticamente indirizzati alla sezione “Profilo medico”, nella quale occorre spuntare obbligatoriamente la seguente dichiarazione di responsabilità ai fini dell’acquisizione del certificato medico introduttivo, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “Ai fini di cui all’art. 8 comma 1 secondo periodo e di cui all’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 62/2024 dichiaro di aver realizzato il dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri relativo al triennio 2023/2025 ovvero di avere in corso la relativa realizzazione. Dichiaro altresì di essere in possesso di firma digitale”. 4.2 Indicazioni per i medici di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2024 Diversamente, i medici indicati al primo periodo del comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2024 (medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare) devono selezionare nella procedura del nuovo “certificato medico introduttivo” la Struttura sanitaria di appartenenza e sono esenti dalla verifica del requisito della formazione di cui al comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2024. 5. Tutorial per l’utilizzo del servizio per la compilazione del certificato medico introduttivo Al fine di fornire supporto ai medici certificatori, si comunica, inoltre, che sul portale dell’Istituto, www.inps.it, nella sezione “Documenti” del servizio “Certificato medico introduttivo - Invalidità civile” raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili”, sono disponibili i seguenti tutorial, che guidano i medici certificatori all’utilizzo della procedura di compilazione e trasmissione del nuovo “certificato medico introduttivo": tutorial sulla compilazione del nuovo “certificato medico introduttivo” e del certificato integrativo; tutorial sulla corretta allegazione della documentazione sanitaria; tutorial sull’apposizione della firma digitale; vademecum per la somministrazione del questionario WHODAS. Infine, si comunica che è attiva la casella istituzionale sperimentazionedisabilita@inps.it, riservata alle comunicazioni riguardanti aspetti tecnici e procedurali relativi alla nuova valutazione di base della disabilità prevista dalla riforma di cui al decreto legislativo n. 62/2024. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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Il Decreto legislativo 62/2024 sulla riforma della disabilità affida all'INPS l'accertamento della condizione di disabilità in via esclusiva, introducendo il certificato medico introduttivo come presupposto per l'avvio del procedimento valutativo. I medici certificatori devono possedere specifici requisiti formativi in materia di classificazioni internazionali dell'OMS, educazione continua in medicina (ECM) e accertamenti sanitari di base, con verifica gestita dal Co.Ge.A.P.S. attraverso l'Anagrafica nazionale dei crediti ECM. La procedura telematica è disponibile su www.inps.it nella sezione "Sostegni, Sussidi e Indennità" e prevede l'inserimento automatico del certificato nel fascicolo sanitario elettronico.

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