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Messaggio INPS 1315/2026

Contribuzione in agricoltura. Revisione dei codici ammissibili nel campo “Tipo ditta 2” nei flussi Uniemens-PosAgri

Pubblicato: 16/04/2026 In vigore dal: 16/04/2026 Documento ufficiale

Quali codici "Tipo ditta 2" sono stati soppressi nei flussi Uniemens-PosAgri e da quando non possono più essere utilizzati?

Spiegato da FiscoAI
L'INPS ha revisionato i codici ammissibili nel campo "Tipo ditta 2" (TD2) dei flussi Uniemens-PosAgri, che sono fondamentali per determinare l'inquadramento previdenziale e assistenziale dei datori di lavoro agricoli e le relative aliquote contributive. La revisione ha portato alla soppressione dei codici TD2 19, 39, 40, 43 e 44, che erano utilizzati per inquadrare aziende nel settore extra-agricolo ai soli fini dei contributi INAIL, ma risultavano obsoleti e spesso utilizzati impropriamente, causando il mancato versamento dei contributi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. A partire dal 1° maggio 2026, per i flussi con competenza dal secondo trimestre 2026, questi codici non possono più essere inseriti nel campo TD2: il sistema restituirà un messaggio di alert informando che i codici non sono più utilizzabili. Per i periodi precedenti al secondo trimestre 2026 che contengono ancora questi codici soppressi, l'INPS procederà alla tariffazione includendo nel calcolo anche le aliquote per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con ulteriori istruzioni che verranno comunicate successivamente alle strutture territoriali.

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Riferimento normativo

Contribuzione in agricoltura. Revisione dei codici ammissibili nel campo “Tipo ditta 2” nei flussi Uniemens-PosAgri

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 17-04-2026 Messaggio n. 1315 OGGETTO: Contribuzione in agricoltura. Revisione dei codici ammissibili nel campo “Tipo ditta 2” nei flussi Uniemens-PosAgri 1. Premessa Nell’ambito delle attività di complessiva reingegnerizzazione delle procedure afferenti alla Gestione delle Aziende Agricole (GAA), finalizzate alla semplificazione degli adempimenti di natura previdenziale e contributiva, con il presente messaggio si comunica che sono stati revisionati i codici ammissibili nel campo “Tipo ditta 2” (TD2), che, unitamente ai codici ammissibili nel campo “Tipo ditta 1” (TD1), rivestono un ruolo centrale ai fini dell’inquadramento previdenziale e assistenziale dei datori di lavoro agricoli, incidendo direttamente sulla determinazione delle aliquote contributive applicabili e quindi sulla misura dell’obbligo contributivo. 2. Quadro normativo di riferimento Il sistema previdenziale agricolo individua quale regime generale quello della Contribuzione agricola unificata (CAU), disciplinata dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, che si sostanzia nell'accertamento e nella riscossione, da parte dell'INPS, della contribuzione dovuta dai datori di lavoro agricoli, comprensiva anche dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (contribuzione INAIL). In deroga a tale regime generale, è previsto esclusivamente il regime applicabile alle imprese cooperative e ai loro consorzi di cui all'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240, per le quali le aliquote contributive relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono equiparate a quelle previste per le imprese industriali e la relativa contribuzione è versata direttamente all’INAIL. In virtù di tale deroga, le imprese cooperative e i loro consorzi devono tenere una apposita posizione assicurativa territoriale (PAT) presso l’INAIL[1]. 3. Soppressione di alcuni codici “TD2” L’attività di revisione in argomento ha evidenziato che i codici “TD2” 19, 39, 40, 43 e 44, caratterizzati dall'inquadramento dell'azienda nel settore extra-agricolo ai soli fini dei contributi INAIL, oltre a non essere più attuali, in taluni casi, sono stati impropriamente utilizzati, concretizzando il mancato versamento dei contributi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Atteso che nessuna delle fattispecie codificate nei valori 19, 39, 40, 43 e 44 è riconducibile al regime derogatorio di cui alla legge n. 240 del 1984, sentito l'INAIL, si comunica che i predetti codici sono soppressi, in quanto non più conformi al regime generale della CAU. 4. Decorrenza e gestione tecnica Con riferimento ai flussi Uniemens-PosAgri con competenza dal secondo trimestre 2026, a decorrere dall’inizio del secondo periodo di trasmissione dei medesimi flussi (1° maggio 2026), non è più consentito ai datori di lavoro agricoli l'utilizzo dei codici soppressi nel campo “TD2”. In caso di inserimento degli stessi, il sistema di accoglienza restituisce un apposito messaggio di alert, informando l'utente che i codici inseriti non sono più utilizzabili. 5. Regime transitorio per i periodi pregressi Per i flussi Uniemens-PosAgri relativi a periodi pregressi dell’esercizio del secondo trimestre 2026, recanti nel campo “TD2” i codici soppressi, l’Istituto procederà alla tariffazione includendo nel calcolo anche le aliquote previste a titolo di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Con successivo messaggio verranno fornite ulteriori istruzioni alle Strutture territoriali dell’Istituto per la gestione dei periodi pregressi. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga [1] Questa tipologia di datori di lavoro è identificata, nell’ambito della GAA, con i codici “TD1” 03 e 18.

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La normativa riguarda la Contribuzione Agricola Unificata (CAU) disciplinata dal regio decreto 1949/1940 e incide sulla determinazione delle aliquote contributive INPS e INAIL per i datori di lavoro agricoli. Commercialisti e consulenti del lavoro devono prestare attenzione ai codici TD1 e TD2 nei flussi Uniemens-PosAgri, in particolare alle deroghe previste dalla legge 240/1984 per le imprese cooperative, e alla gestione transitoria dei periodi pregressi per evitare irregolarità contributive.

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