Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 635/2026

Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”. Novità in materia di sperimentazione della riforma della disabilità ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62

Pubblicato: 22/02/2026 In vigore dal: 22/02/2026 Documento ufficiale

Quali sono le principali novità introdotte dal decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, in materia di riforma della disabilità e come si modifica la composizione delle Commissioni medico-legali dell'INPS?

Spiegato da FiscoAI
Il decreto-legge n. 19/2026 completa l'attuazione della riforma della disabilità prevista dal decreto legislativo n. 62/2024, che affida all'INPS in via esclusiva l'accertamento della condizione di disabilità su tutto il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2027. La norma estende la fase sperimentale a ulteriori quaranta province dal 1° marzo 2026, garantendo l'applicazione uniforme dei criteri di valutazione anche per disturbi dello spettro autistico, diabete di tipo 2 e sclerosi multipla. Modifica significativamente la composizione delle Unità di Valutazione di Base (UVB), permettendo che siano presidiate da medici specializzati in medicina del lavoro o altre specializzazioni equipollenti, non solo in medicina legale, e introducendo la possibilità di partecipazione a distanza per specialisti pediatrici o neuropsichiatrici nelle valutazioni di minori. Per quanto riguarda la procedura, la trasmissione dell'istanza per la predisposizione del progetto di vita individuale non avviene più attraverso la Commissione medico-legale, ma direttamente dall'interessato tramite un servizio telematico messo a disposizione dall'INPS, semplificando il percorso amministrativo e garantendo maggiore autonomia al richiedente.

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Riferimento normativo

Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”. Novità in materia di sperimentazione della riforma della disabilità ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62

Testo normativo

Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità Coordinamento Generale Medico Legale Roma, 23-02-2026 Messaggio n. 635 Allegati n.1 OGGETTO: Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”. Novità in materia di sperimentazione della riforma della disabilità ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 Premessa Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ha riformato i criteri e le modalità di accertamento della condizione di disabilità, affidandola in via esclusiva su tutto il territorio nazionale all'INPS a partire dal 1° gennaio 2027. Dal 1° gennaio 2025 è stata avviata una fase sperimentale nelle province di Catanzaro, Frosinone, Salerno, Brescia, Firenze, Forlì-Cesena, Perugia, Sassari e Trieste, successivamente estesa, dal 30 settembre 2025, alle province di Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia autonoma di Trento e Aosta. La fase di sperimentazione durerà sino al 31 dicembre 2026. Tanto premesso, facendo seguito ai messaggi pubblicati in materia dall’Istituto[1], con il presente messaggio si illustrano le novità introdotte dall’articolo 7 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, relative al completamento della fase sperimentale e all’entrata a regime della riforma, a fare data dal 1° gennaio 2027. 1. Estensione della fase sperimentale ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 62/2024 L’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 19/2026 estende dal 1° marzo 2026 a ulteriori quaranta province (cfr. l’Allegato n. 1) l’attività di sperimentazione di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 62/2024. In particolare, il decreto-legge n. 19/2026 chiarisce che il regolamento adottato con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, 10 aprile 2025, n. 94, ai sensi dell’articolo 9, comma 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, relativo alla definizione dei criteri per l’accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, trova applicazione in tutti i territori soggetti alla sperimentazione, comprese le nuove quaranta province, fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 62/2024. 2. Modifiche alla composizione delle Commissioni medico-legali dell’INPS L’articolo 7, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 19/2026, intervenendo sui commi 2 e 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2024, modifica la composizione delle Commissioni medico-legali dell’INPS, denominate Unità di Valutazione di Base (di seguito, anche UVB) di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In particolare, a decorrere dal 20 febbraio 2026: le UVB possono essere presiedute anche da medici specializzati in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini; nel caso non sia disponibile un medico con le suddette specializzazioni, l'INPS nomina, come presidente, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale; per le UVB per la valutazione dei minori, oltre alle modifiche suddette, è inoltre previsto che, in ogni caso, almeno uno dei medici della Commissione sia in possesso di una specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o di specializzazioni equipollenti o affini, o di una specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona. Tale medico può partecipare alle UVB anche attraverso partecipazione a distanza mediante video-collegamento. Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte dalla novella in argomento, si riepiloga di seguito la composizione delle UVB. UVB per la valutazione di persone disabili maggiorenni: - un medico nominato dall’INPS, con il ruolo di presidente, specializzato in medicina legale, in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini o, nel caso non sia disponibile un medico con tali specializzazioni, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale; - un medico nominato dall’INPS; - un professionista sanitario in rappresentanza delle Associazioni di categoria (ANMIC, UICI, ENS e ANFFAS); - una figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. UVB per la valutazione di persone disabili minorenni: un medico nominato dall’INPS, con il ruolo di presidente, specializzato in medicina legale, in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini o, nel caso non sia disponibile un medico con tali specializzazioni, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale; un medico nominato dall’INPS; un professionista sanitario in rappresentanza delle associazioni di categoria (ANMIC, UICI, ENS e ANFFAS); una figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. In ogni caso, almeno uno dei medici della Commissione deve essere in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti o affini, o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona e, per tali fattispecie, il medico può partecipare alle unità di valutazione di base anche a distanza mediante video-collegamento. La valutazione di base è definita con la partecipazione di almeno tre componenti, al cui numero può concorrere anche il professionista sanitario in rappresentanza delle Associazioni di Categoria, se presente. In caso di parità di voti, il voto del presidente della Commissione vale doppio. 3. Trasmissione telematica dell’istanza per la predisposizione del progetto di vita L’articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 19/2026, modificando l’articolo 15 del decreto legislativo n. 62/2024, stabilisce che la trasmissione dell’istanza per la predisposizione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato non avvenga più attraverso la Commissione medico-legale, ma direttamente da parte dell’interessato, per il tramite di un apposito servizio messo a disposizione dall’INPS. Conseguentemente, il certificato che attesta la condizione di disabilità è trasmesso dall’Istituto agli ambiti territoriali sociali (di seguito, ATS) o agli Enti di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2024, a seguito dell’istanza dell’interessato per il tramite del citato servizio. Resta valido quanto previsto dal citato articolo 23, che riconosce alla persona con disabilità la facoltà di presentare, in forma libera e in qualsiasi momento, l’istanza per la predisposizione del progetto di vita presso l’ATS di riferimento del proprio Comune di residenza o presso altro Ente individuato con legge regionale. 4. Rinvio Con successivi messaggi saranno fornite ulteriori indicazioni operative inerenti all’aggiornamento dei sistemi informatici, all’adeguamento della composizione delle UVB, all’attivazione del servizio telematico per la trasmissione dell’istanza per la predisposizione del progetto di vita, alle convenzioni operative con le Regioni e i territori per la condivisione delle banche dati e al calendario formativo su scala nazionale e regionale. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga [1] Cfr. i messaggi n. 4014 del 28 novembre 2024, n. 4364 del 19 dicembre 2024, n. 4465 del 27 dicembre 2024, n. 4512 del 31 dicembre 2024, n. 188 del 21 gennaio 2025, n. 662 del 21 febbraio 2025, n. 764 del 3 marzo 2025, n. 766 del 3 marzo 2025, n. 950 del 18 marzo 2025, n. 983 del 20 marzo 2025, n. 1980 del 23 giugno 2025, n. 2216 del 10 luglio 2025, n. 2600 del 5 settembre 2025, n. 2806 del 25 settembre 2025. ALLEGATO 1 Allegato n. 1 Regione Provincia/province Abruzzo Chieti Basilicata Potenza Calabria Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia Campania Caserta Emilia-Romagna Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna Friuli-Venezia Giulia Pordenone, Udine Lazio Roma Liguria La Spezia, Savona Lombardia Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio Marche Ancona, Ascoli Piceno Molise Campobasso Piemonte Asti, Cuneo, Torino Puglia Brindisi Sardegna Cagliari Sicilia Caltanissetta, Catania, Messina Toscana Arezzo, Massa Carrara Trentino-Alto Adige/Südtirol Bolzano/Bozen Umbria Terni Veneto Treviso, Venezia, Verona

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La riforma della disabilità secondo il decreto legislativo n. 62/2024 e il decreto-legge n. 19/2026 riguarda l'accertamento della condizione di disabilità, le Unità di Valutazione di Base (UVB), i criteri medico-legali e la valutazione multidisciplinare. Professionisti del settore sociale, medici legali, consulenti INPS e operatori degli ambiti territoriali sociali devono conoscere le modifiche alla composizione delle commissioni, i nuovi criteri di specializzazione richiesti, la trasmissione telematica delle istanze e l'applicazione uniforme dei protocolli di valutazione nelle province interessate dalla sperimentazione.

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