Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 251/2026

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”. Elevazione dei limiti temporali per la fruizione del congedo parentale. Indicazioni amministrative e procedurali

Pubblicato: 25/01/2026 In vigore dal: 25/01/2026 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche al congedo parentale introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 e come si applicano ai lavoratori dipendenti?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha elevato il limite temporale di fruizione del congedo parentale per i genitori lavoratori dipendenti da 12 a 14 anni di vita del figlio. Questa modifica si applica esclusivamente ai dipendenti privati e pubblici, mentre non riguarda i lavoratori iscritti alla Gestione separata (che mantengono i 12 anni) né gli autonomi (fermi al primo anno). Nel caso di nascita, il congedo può essere fruito entro i primi 14 anni dalla fine del congedo di maternità per la madre o dalla data di nascita per il padre; in caso di adozione o affidamento, entro 14 anni dall'ingresso in famiglia, comunque non oltre la maggiore età del minore. Le novità decorrono dal 1° gennaio 2026, quindi per i periodi fruiti fino al 31 dicembre 2025 rimane applicabile il limite dei 12 anni. L'INPS ha aggiornato la procedura telematica per la presentazione delle domande l'8 gennaio 2026, consentendo ai genitori di presentare richieste retroattive per i periodi compresi tra il 1° gennaio e la data di aggiornamento della procedura, considerando l'oggettiva impossibilità tecnica di presentazione preventiva.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”. Elevazione dei limiti temporali per la fruizione del congedo parentale. Indicazioni amministrative e procedurali

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 26-01-2026 Messaggio n. 251 OGGETTO: Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”. Elevazione dei limiti temporali per la fruizione del congedo parentale. Indicazioni amministrative e procedurali DIREZIONE CENTRALE AMMORTIZZATORI SOCIALI DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE 1. Nuovo limite temporale di fruizione del congedo parentale L’articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio 2026), modifica gli articoli 32, 34 e 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito, TU), aumentando l’arco temporale di fruizione del congedo parentale dei genitori lavoratori dipendenti da 12 anni a 14 anni. Pertanto, in caso di evento nascita, il congedo parentale può essere fruito entro i primi quattrodici anni di vita del figlio, a decorrere dalla fine del periodo di congedo di maternità per la lavoratrice dipendente madre e dalla data di nascita per il lavoratore dipendente padre. In caso di adozione o di affidamento/collocamento, il congedo parentale può essere fruito entro quattordici anni dall’ingresso in famiglia del minore, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età. La legge di Bilancio 2026 modifica esclusivamente le disposizioni normative relative ai genitori lavoratori dipendenti. Ne consegue che per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato ai primi dodici anni di vita del figlio nel caso di evento nascita e a dodici anni dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozione o di affidamento preadottivo (cfr. l’art. 8, commi 4 e 7, della legge 22 maggio 2017, n. 81); per i genitori autonomi il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato al primo anno di vita del figlio o a un anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento/collocamento. Le suddette novità normative decorrono dal 1° gennaio 2026; pertanto, per i periodi di congedo parentale fruiti fino al 31 dicembre 2025 il limite temporale di fruizione applicabile rimane di dodici anni. Dal 1° gennaio 2026 i genitori lavoratori dipendenti con figli che non abbiano ancora compiuto i quattordici anni di vita (o nel caso in cui non siano trascorsi quattordici anni dall’ingresso in famiglia) possono fruire del congedo parentale nei consueti limiti individuali e di coppia previsti per legge (cfr. gli artt. 32, 34 e 36 del TU). 2. Procedura per la presentazione della domanda di congedo parentale A seguito delle novità normative descritte nel precedente paragrafo, in data 8 gennaio 2026 è stata aggiornata la procedura “Domande di maternità e paternità”, raggiungibile sul sito internet dell’Istituto, che i genitori lavoratori dipendenti devono utilizzare per la presentazione telematica delle domande di congedo parentale. Da tale data, pertanto, i genitori lavoratori dipendenti possono presentare domanda di congedo parentale secondo i nuovi limiti temporali in argomento. Qualora tra il 1° gennaio 2026 e la data di aggiornamento della procedura di domanda non sia stato possibile presentare preventiva domanda di indennità di congedo parentale all’INPS, si potrà provvedere successivamente presentando domanda per periodi pregressi di congedo parentale fruiti tra la data di entrata in vigore della norma e la data di aggiornamento della procedura. Ai fini istruttori, le Strutture territoriali dell’INPS devono quindi considerare, per la definizione delle relative istanze, l’oggettiva impossibilità di presentazione preventiva della domanda da parte degli interessati. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 251/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Messaggio INPS 251/2026 disciplina il congedo parentale secondo il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico), modificato dalla Legge di Bilancio 2026, interessando aspetti di diritto del lavoro, ammortizzatori sociali e indennità di maternità e paternità. Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare questa normativa per la gestione delle buste paga, i contributi previdenziali e le comunicazioni obbligatorie all'INPS relative ai periodi di congedo parentale dei dipendenti.

Normative correlate

Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…
Messaggio INPS 1337/2026
Servizio “OpenRI”. Richiesta online di autorizzazione alla rateizzazione del pa…
Messaggio INPS 1343/2026
Articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Estensione della p…

Altre normative del 2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026, che modif… Decisione UE 1967 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026, relativa… Decisione UE 1973 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026, relativo … Regolamento UE 1963 Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse strategic… Legge 154 Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posizione da ad… Decisione UE 1966 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… Legge 153 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026, che modif… Regolamento UE 1961 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, che modific… Decisione UE 1958

Altri Messaggio INPS

Contribuzione in agricoltura. Revisione dei codici ammissibili nel campo “Tipo ditta 2” n… 1315/2026 Schema di convenzione per l'istituzione di un Punto Utente Evoluto INPS presso i comuni, … 1282/2026 Disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori inte… 1272/2026 Articolo 1, commi da 206 a 208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Importo una tantum … 1268/2026 Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare. Novità introdotte dall’articolo 1, comm… 1269/2026 Schema di convenzione tra l’INPS e gli Enti previdenziali di cui al decreto legislativo n… 1247/2026
Vedi tutti i Messaggio INPS →