richiesta applicazione delle detrazioni per carichi familiari per i pensionati residenti all’estero. Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Cile.
Quali sono le modalità e i termini per richiedere le detrazioni per carichi familiari per i pensionati residenti all'estero, e come cambia la situazione con l'entrata in vigore della Convenzione contro le doppie?
Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 1763/2017 disciplina due aspetti principali per i pensionati residenti all'estero. In primo luogo, stabilisce che per fruire delle detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del TUIR) è necessario presentare annualmente una domanda specifica all'INPS, anche se i carichi familiari rimangono invariati rispetto all'anno precedente. Per il periodo d'imposta 2017, le detrazioni già registrate nel 2016 sono applicate provvisoriamente fino a giugno, ma chi non presenta domanda entro il 15 maggio 2017 vedrà azzeramento delle detrazioni da luglio in poi, con recupero di quanto già erogato. In secondo luogo, a partire dal 20 dicembre 2016, la Convenzione internazionale con il Cile consente ai pensionati residenti fiscalmente in Cile di richiedere le detrazioni per carichi familiari, purché il Paese assicuri adeguato scambio di informazioni. Inoltre, la Convenzione prevede il principio della tassazione esclusiva nel paese di residenza: i pensionati residenti in Cile possono richiedere all'INPS, in qualità di sostituto d'imposta, l'esenzione dall'imposizione fiscale italiana sulla pensione, presentando il modello EP/I con attestazione di residenza fiscale rilasciata dall'Autorità cilena.
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Riferimento normativo
richiesta applicazione delle detrazioni per carichi familiari per i pensionati residenti all’estero. Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Cile.
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 27-04-2017
Messaggio n. 1763
OGGETTO: richiesta applicazione delle detrazioni per carichi familiari per i
pensionati residenti all’estero. Convenzione internazionale contro le
doppie imposizioni fiscali in vigore con il Cile.
1. Richiesta applicazione detrazioni per carichi familiari
Facendo seguito a quanto illustrato con messaggio n. 548 del 01/02/2017, tenuto conto
dell’esiguo numero di domande pervenute ai fini dell’applicazione delle detrazioni per
carichi di famiglia alle pensioni di beneficiari residenti all’estero, si ravvede l’esigenza di
rammentare che, in base alla normativa fiscale vigente, per poter fruire di suddette
detrazioni è necessario, in presenza dei requisiti prescritti, presentare annualmente
apposita domanda all’INPS, anche in caso di invarianza del carico familiare rispetto a
quello del periodo d’imposta precedente.
Pertanto, tutti i pensionati residenti all’estero in Paesi che assicurano un adeguato
scambio di informazioni per ottenere per il periodo d’imposta 2017 l’applicazione
delle detrazioni per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR (DPR 917/86), sono
tenuti a presentare l’apposita domanda all’Istituto tramite il servizio on line dedicato,
messo a disposizione per i soggetti dotati di PIN, per gli Istituti di Patronato e per le
Strutture territoriali dell’Istituto, funzionale all’acquisizione e alla registrazione negli
archivi informatici della necessaria attestazione dei requisiti previsti per il
riconoscimento delle detrazioni di cui trattasi.
Per consentire ad un più ampio numero di pensionati residenti all’estero, in possesso
dei requisiti prescritti, di fruire di tale tipologia di detrazioni per il periodo d’imposta
2017 ed, al contempo, per contenere gli oneri, a carico dell’Istituto e delle strutture
territoriali, connessi a ripetuti ricalcoli delle prestazioni a seguito del pervenire delle
domande in parola in corso d’anno, a parziale rettifica di quanto indicato nel messaggio
n. del 548 del 01/02/17, si comunica che saranno applicate provvisoriamente fino alla
rata di giugno 2017 le detrazioni già registrate in archivio per il periodo d’imposta
2016.
Invece, per coloro che non presenteranno l’apposita domanda all’Istituto entro il
15/05/17 sarà effettuato l’azzeramento delle detrazioni per carichi di famiglia
sulle pensioni percepite a partire dalla rata di luglio 2017, con relativo recupero delle
detrazioni applicate in via provvisoria sulle mensilità da gennaio a giugno 2017. Nel
caso in cui la richiesta del pensionato pervenga in data successiva al termine indicato, le
detrazioni saranno attribuite nuovamente sulla prima rata utile.
2. Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Cile
A decorrere dal 20/12/2016, è entrata in vigore in Italia la Convenzione contro le
doppie imposizioni con il Cile (L. 03.11.2016, n. 212) che specificamente, all’art. 25,
disciplina lo scambio di informazioni fra i due paesi contraenti. Di conseguenza anche i
pensionati residenti fiscalmente in Cile potranno, in presenza di tutti i requisiti
prescritti, presentare la richiesta di applicazione delle detrazioni per carichi familiari di
cui all’art 12 del TUIR (DPR 917/86).
Inoltre, si coglie l’occasione per segnalare che l’art. 18, comma 1, della citata
Convenzione internazionale prevede che: “1. Le pensioni e le altre remunerazioni
analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in
questo Stato”, con applicazione del principio della tassazione esclusiva nel paese di
residenza.
Pertanto, i beneficiari di pensioni erogate dall’INPS considerati residenti fiscalmente in
Cile, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del TUIR (DPR 917/86), possono richiedere
all’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, l’esenzione dall’imposizione fiscale della
prestazione in Italia, inviando alla struttura territoriale INPS competente l’apposita
istanza tramite apposito modello multilingue di richiesta (mod. EP/I), disponibile alla
sezione Modulistica/Convenzioni Internazionali del sito istituzionale, completo
dell’attestazione della residenza fiscale estera rilasciata dall’Autorità fiscale cilena.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Le detrazioni per carichi familiari di cui all'articolo 12 del TUIR (DPR 917/1986) rappresentano un beneficio fiscale per i pensionati residenti all'estero in paesi con adeguato scambio informativo. La Convenzione contro le doppie imposizioni con il Cile introduce il principio della tassazione esclusiva nel paese di residenza, rilevante per la pianificazione fiscale internazionale e per l'esenzione dall'imposizione in Italia. Commercialisti e consulenti fiscali devono gestire le scadenze annuali di richiesta, la documentazione di residenza fiscale estera e il coordinamento tra normativa italiana e convenzioni internazionali.
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