Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 102/2026

Articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Introduzione ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione

Pubblicato: 11/01/2026 In vigore dal: 11/01/2026 Documento ufficiale

Quali sono le principali novità introdotte dal Messaggio INPS 102/2026 riguardanti l'ISEE per le prestazioni familiari e di inclusione?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 102/2026 introduce un nuovo indicatore ISEE specifico per determinate prestazioni familiari e di inclusione, in vigore dal 1° gennaio 2026. Questo nuovo ISEE si applica esclusivamente a cinque prestazioni: l'assegno di inclusione (ADI), il supporto per la formazione e il lavoro (SFL), l'assegno unico universale per i figli a carico (AUU), il bonus asilo nido e il bonus nuovi nati. Per tutte le altre prestazioni continuano a valere gli indicatori precedenti.

Le modifiche principali riguardano due aspetti: innanzitutto, la franchigia sulla casa di abitazione (il valore dell'immobile che non viene conteggiato nel calcolo) viene aumentata a 91.500 euro, oppure a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane (Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Messina, Reggio Calabria, Venezia, Cagliari e Sassari). Inoltre, per ogni figlio convivente successivo al primo, la franchigia aumenta di 2.500 euro.

In secondo luogo, le maggiorazioni della scala di equivalenza (il coefficiente che tiene conto della composizione del nucleo familiare) sono state riviste al rialzo: 0,10 per due figli, 0,25 per tre figli, 0,40 per quattro figli e 0,55 per almeno cinque figli. Queste modifiche rendono il nuovo ISEE più favorevole alle famiglie con figli, aumentando la soglia di accesso alle prestazioni.

L'INPS ha già modificato le procedure informatiche per calcolare automaticamente questo nuovo ISEE a partire dal 1° gennaio 2026 per tutte le dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) presentate da quella data. Le domande di ADI, SFL e bonus nuovi nati che avrebbero avuto esito negativo con l'ISEE precedente vengono temporaneamente sospese in attesa del calcolo del nuovo indicatore, che potrebbe renderle idonee al riconoscimento della prestazione.

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Riferimento normativo

Articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Introduzione ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 12-01-2026 Messaggio n. 102 OGGETTO: Articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Introduzione ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione 1. Premessa L’articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio 2026) prevede che: “Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, all'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all'articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la soglia di cui all'articolo 5, comma 2, quarto periodo, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 è innalzata a 91.500 euro e a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, e le maggiorazioni di cui alla lettera a) dell'allegato 1 del medesimo regolamento sono rideterminate in 0,1 in caso di nuclei familiari con due figli, 0,25 in caso di tre figli, 0,40 in caso di quattro figli e 0,55 in caso di almeno cinque figli […]”. La nuova disposizione è in vigore dal 1° gennaio 2026, in attesa della modifica del “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (di seguito, Regolamento ISEE). L’articolo 1, comma 208, della legge di Bilancio 2026 introduce un nuovo valore della situazione economica equivalente (ISEE), di seguito ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, applicabile esclusivamente alle seguenti prestazioni erogate dall’Istituto: assegno di inclusione (ADI) di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85; supporto per la formazione e il lavoro (SFL) di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 48 del 2023; assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230; bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione di cui l'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; bonus nuovi nati di cui all’articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Tanto premesso, di seguito si illustra nel dettaglio la disposizione in argomento e si forniscono le relative indicazioni amministrative. 2. ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione Per il calcolo dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione il citato articolo 1, comma 208, della legge di Bilancio 2026 modifica in modo più favorevole la soglia (di seguito, franchigia) prevista dall'articolo 5, comma 2, quarto periodo, del Regolamento ISEE, che riduce il valore dell’immobile in cui risiede il nucleo familiare ISEE, e prevede delle maggiorazioni della scala di equivalenza più favorevoli in relazione alla presenza di figli nel nucleo familiare. In particolare, nel calcolo dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione: la franchigia relativa alla casa di abitazione ai fini ISEE prevista dall’articolo 5, comma 2, quarto periodo, del Regolamento ISEE è fissata a 91.500 euro, fatta eccezione per i nuclei familiari la cui casa è ubicata nel Comune capoluogo di una delle Città metropolitane (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Sassari, Torino e Venezia) per i quali la franchigia è fissata a 120.000 euro. Per tutti i nuclei familiari, inoltre, l’incremento della franchigia di 2.500 euro per ogni figlio convivente, prevista dall’articolo 5, comma 2, quarto periodo, del Regolamento ISEE, è applicato a ogni figlio successivo al primo; le maggiorazioni della scala di equivalenza previste dalla lettera a) dell'allegato 1 del D.P.C.M. n. 159/2013 per i nuclei familiari con figli sono rideterminate nei seguenti valori: 0,10 in caso di nuclei familiari con due figli; 0,25 in caso di nuclei familiari con tre figli; 0,40 in caso di nuclei familiari con quattro figli; 0,55 in caso di nuclei familiari con almeno cinque figli. L’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione si applica esclusivamente alle prestazioni elencate al paragrafo 1. Per le altre prestazioni continuano ad applicarsi gli indicatori già utilizzati. 3. Indicazioni transitorie in attesa dell’approvazione del modello tipo della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), dell'attestazione ISEE, nonché delle relative istruzioni A seguito delle novità normative introdotte dall’articolo 1, comma 208, della legge di Bilancio 2026, in attesa dell’aggiornamento del modello tipo della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), dell'attestazione ISEE, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, da approvare - ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISEE - con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, l’Istituto ha provveduto a modificare le procedure per consentire il calcolo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. A seguito di tali modifiche nel quadro A “Nucleo familiare”, sezione “nuclei familiari con almeno tre figli” del Modulo MB.1 della DSU Mini e della DSU Integrale, nonché del Modulo FC.4 (Modulo aggiuntivo) della DSU Integrale, nei campi “N.__ figli di cui conviventi __” è possibile indicare anche il valore “2”. Si precisa che il Quadro A “Nucleo familiare”, sezione “nuclei familiari con almeno tre figli” del Modulo MB.1rid della DSU Integrale denominata “nuclei familiari con almeno tre figli” non è stata oggetto di modifiche in quanto le nuove modalità di calcolo non si applicano alle prestazioni per il nucleo familiare ristretto. 4. Calcolo del valore ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. Definizione delle domande di prestazioni Come anticipato nel precedente paragrafo, l’Istituto ha avviato le attività di modifica delle procedure per calcolare l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione per le DSU presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026. Considerato che il citato ISEE è più favorevole rispetto agli ISEE utilizzati fino al 31 dicembre 2025, le lavorazioni delle domande di ADI, SFL e Bonus nuovi nati, da definire con riferimento all’ISEE 2026, che avrebbero un esito negativo, vengono temporaneamente sospese in attesa di disporre dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. Concluse le attività di aggiornamento delle procedure, l’Istituto calcolerà in automatico l’ISEE in argomento per tutte le DSU presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026, procederà a completare le lavorazioni sospese indicate in precedenza e ricalcolerà le prestazioni definite con riferimento all’ISEE 2026, per le quali l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione determina un importo più favorevole. Si ricorda che per l’AUU l’importo mensile spettante per le mensilità di gennaio e febbraio 2026 è calcolato con riferimento all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2025 (cfr. la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, paragrafo 6.3). Con successivo messaggio verrà data comunicazione della modalità per consultare il valore dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, in attesa dell’inserimento del nuovo indicatore nell’Attestazione ISEE 2026. 5. Aggiornamento del modello di attestazione ISEE 2026 con ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione A seguito dell’approvazione, con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, del nuovo modello tipo della DSU, dell'attestazione ISEE, nonché delle relative istruzioni aggiornate con riferimento alle disposizioni introdotte dal citato articolo 1, comma 208, della legge di Bilancio 2026, l’Istituto provvederà a integrare le attestazioni ISEE 2026 rilasciate con l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, dandone comunicazione con successivo messaggio. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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Il Messaggio INPS 102/2026 è il riferimento normativo per professionisti che assistono nuclei familiari nell'accesso a prestazioni sociali, in particolare per quanto riguarda ISEE, assegno di inclusione, assegno unico universale e bonus asilo nido. Consulenti del lavoro e assistenti sociali devono conoscere le nuove soglie di franchigia sulla casa di abitazione, le maggiorazioni della scala di equivalenza in base al numero di figli, e l'applicazione selettiva di questo nuovo indicatore solo a specifiche prestazioni familiari e di inclusione, mentre per altre prestazioni rimangono validi gli ISEE tradizionali.

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