Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria.
Qual è l'oggetto principale della Legge 94/1998 e quali materie disciplina?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 94/1998 è una legge di conversione che trasforma in legge ordinaria il decreto-legge 23/1998, conferendogli carattere permanente. Il provvedimento affronta due ambiti principali: da un lato, stabilisce disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche nel campo oncologico, disciplinando i protocolli e le modalità di conduzione di studi clinici su pazienti affetti da tumori; dall'altro, introduce misure generali in materia sanitaria per garantire l'efficienza del sistema. La legge rappresenta un intervento normativo importante per il settore sanitario italiano della fine degli anni Novanta, quando la ricerca oncologica richiedeva una regolamentazione più chiara e strutturata. Un aspetto rilevante riguarda la riservatezza dei dati personali connessi alle prescrizioni mediche, che viene disciplinata attraverso decreti legislativi successivi sulla base dei principi contenuti nella legge stessa e nella legge 676/1996 sulla privacy. La norma entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rendendo immediatamente applicabili le disposizioni in materia di sperimentazioni cliniche e protezione dei dati sanitari.
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Riferimento normativo
LEGGE 8 aprile 1998, n. 94
Testo normativo
LEGGE n. 94/1998
# LEGGE 8 aprile 1998, n. 94
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17
febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di
sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in
materia sanitaria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23 , recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Con i decreti legislativi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 676 , e sulla base dei principi contenuti nella medesima legge e nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23 , come modificato dalla presente legge, è disciplinata l'intera materia della riservatezza dei dati personali connessi alle prescrizioni mediche. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 aprile 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: Flick
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La Legge 94/1998 è il riferimento normativo per sperimentazioni cliniche oncologiche, protocolli di ricerca medica e tutela della riservatezza dei dati personali in ambito sanitario. Professionisti del settore sanitario e responsabili della privacy consultano questa legge per comprendere i vincoli sulla conduzione di trial clinici, il trattamento dei dati sensibili dei pazienti e l'integrazione con la normativa sulla protezione dei dati personali (legge 676/1996).
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