Quali sono le disposizioni della Legge 92/1994 riguardanti il finanziamento delle Ferrovie meridionali sarde?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 92/1994 disciplina il finanziamento della gestione governativa delle Ferrovie meridionali sarde attraverso l'accesso al "fondo comune di rinnovo degli impianti e materiale rotabile" istituito dalla Legge 297/1978. La norma consente alle Ferrovie meridionali sarde di partecipare alla ripartizione delle provvidenze finanziarie stanziate annualmente dal Ministero dei trasporti e della navigazione, a partire dall'esercizio finanziario 1994. I fondi sono destinati al rinnovo e all'integrazione degli impianti fissi e del materiale rotabile, coordinando gli interventi tra le diverse ferrovie in concessione e in gestione governativa. La legge rappresenta un intervento di razionalizzazione della spesa pubblica nel settore ferroviario, garantendo alle ferrovie sarde l'accesso alle medesime risorse previste per altre aziende ferroviarie nazionali, secondo le modalità di utilizzo stabilite dal Ministero dei trasporti in concerto con il Ministero del tesoro.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 28 gennaio 1994, n. 92
Testo normativo
LEGGE n. 92/1994
# LEGGE 28 gennaio 1994, n. 92
## Norme concernenti le Ferrovie meridionali sarde.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. La gestione governativa delle Ferrovie meridionali sarde concorre alla ripartizione delle provvidenze finanziarie previste dall' articolo 10 della legge 8 giugno 1978, n. 297 , istitutiva del "fondo comune di rinnovo degli impianti e materiale rotabile", stanziate annualmente sul capitolo 7206 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 10 della legge n. 297/1978 (Provvidenze per le sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea) è il seguente: "Art. 10 (Fondo comune per il rinnovo degli impianti e materiale rotabile). - A decorrere dal 1978, per il rinnovo o per l'integrazione degli impianti fissi e del materiale rotabile delle ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, un capitolo denominato 'fondo comune per rinnovo impianti fissi e materiale rotabilè al fine di coordinare e razionalizzare gli interventi per le ferrovie in questione. Le spese approvate per ogni singola azienda, al netto di eventuali recuperi, sono finanziate, in via prioritaria, con i fondi di rinnovo disponibili presso l'azienda stessa sino alla quota relativa all'anno 1977, e, per la restante parte, con il fondo comune di cui al primo comma. L'utilizzazione del fondo comune è stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero del tesoro, sentito il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 13. Il materiale rotabile di proprietà sociale, rinnovato o sostituito mediante l'utilizzo dei fondi di rinnovo di proprietà statale, o mediante l'utilizzo del fondo comune, passa integralmente in proprietà dello Stato e, conseguentemente, è riconosciuta al concessionario una quota di ammortamento secca del valore di tale materiale determinato in base a stima stabilita di comune accordo. In caso di dissenso, la stima è rimessa a giudizio di arbitri nominati uno dal Ministero dei trasporti, uno dal concessionario ed il terzo dalle parti stesse o dal presidente del Consiglio di Stato. La predetta quota di ammortamento deve intendersi in aggiunta a quella già riconosciuta dall'art. 2 per soli interessi, ai sensi delle lettere d) ed e) dell'art. 6 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 . Analoga quota, la cui valutazione è da stabilire ai sensi del comma precedente, è riconosciuta per il materiale rotabile di proprietà sociale che, pur non interessato a lavori di rinnovamento, sia ceduto in proprietà dello Stato con delibera del competente organo sociale approvata con decreto del Ministro dei trasporti".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 92/1994 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 92/1994 riguarda il finanziamento pubblico delle ferrovie in gestione governativa, il fondo comune per il rinnovo degli impianti e materiale rotabile, e la ripartizione delle provvidenze tra aziende ferroviarie. Amministratori pubblici e gestori di aziende ferroviarie consultano questa norma per comprendere l'accesso ai fondi di rinnovo, l'ammortamento del materiale rotabile e il trasferimento di proprietà dello Stato, nonché le procedure di coordinamento interministeriale tra Trasporti e Tesoro.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.