Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.
Qual è l'oggetto della Legge 88/2003 e quali sono le sue disposizioni principali in materia di violenza negli eventi sportivi?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 88/2003 è una legge di conversione del decreto-legge 28/2003 emanato il 24 febbraio 2003, che affronta il tema della violenza in occasione di competizioni sportive. Si tratta di una normativa di carattere urgente, convertita in legge dal Parlamento italiano con alcune modificazioni rispetto al testo originario del decreto-legge. La legge si applica a tutti i fenomeni di violenza che si verificano durante lo svolgimento di competizioni sportive, interessando organizzatori di eventi, forze dell'ordine, società sportive e tifosi. Sebbene il documento presentato contenga solo l'articolo di conversione, le disposizioni concrete sono riportate in allegato e riguardano misure preventive e repressive per contrastare comportamenti violenti negli stadi e nelle manifestazioni sportive. La normativa rappresenta un intervento legislativo importante per la sicurezza pubblica durante gli eventi calcistici e sportivi in generale, con implicazioni per la gestione della sicurezza e l'applicazione di sanzioni amministrative e penali.
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Riferimento normativo
LEGGE 24 aprile 2003, n. 88
Testo normativo
LEGGE n. 88/2003
# LEGGE 24 aprile 2003, n. 88
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare
i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 , recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 aprile 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli
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La Legge 88/2003 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della sicurezza sportiva, prevenzione della violenza negli stadi e gestione dell'ordine pubblico durante competizioni. Società sportive, organizzatori di eventi e forze dell'ordine consultano questa normativa per comprendere gli obblighi in materia di misure di sicurezza, responsabilità civile e penale, nonché le disposizioni relative a divieti di accesso agli impianti sportivi e sanzioni amministrative.
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