Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica ita liana e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel cam po della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovu te all'attivita' dell'uomo, fatta a Roma il 2 maggio 1995.
Qual è l'oggetto della Legge 87/1998 e quali sono gli ambiti di cooperazione tra Italia e Svizzera?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 87/1998 ratifica una convenzione bilaterale stipulata tra l'Italia e la Svizzera il 2 maggio 1995, finalizzata a disciplinare la cooperazione tra i due Paesi in materia di gestione dei rischi naturali e antropici. La convenzione si applica specificamente ai settori della previsione e prevenzione dei rischi maggiori, nonché all'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o causate dall'attività umana. Riguarda quindi le autorità pubbliche, gli enti di protezione civile e le amministrazioni competenti in materia di sicurezza del territorio e gestione delle emergenze di entrambi gli Stati. In pratica, la legge autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'accordo, permettendo ai due Paesi di coordinare interventi preventivi, scambio di informazioni e assistenza operativa durante situazioni di emergenza. Per le aziende e i professionisti, questa normativa è rilevante poiché stabilisce il quadro istituzionale entro cui operano i sistemi di protezione civile e prevenzione dei rischi, influenzando le normative nazionali sulla sicurezza, la gestione delle emergenze e la responsabilità civile in caso di calamità.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 23 marzo 1998, n. 87
Testo normativo
LEGGE n. 87/1998
# LEGGE 23 marzo 1998, n. 87
## Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica ita
liana e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel cam po
della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e
dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovu te
all'attivita' dell'uomo, fatta a Roma il 2 maggio 1995.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il Presidente della Repubblica è au torizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Roma il 2 maggio 1995.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 87/1998 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 87/1998 è il riferimento normativo per la cooperazione internazionale in materia di protezione civile, prevenzione dei rischi maggiori e gestione delle catastrofi naturali tra Italia e Svizzera. Professionisti della sicurezza, consulenti ambientali e aziende operanti in zone di confine consultano questa normativa per comprendere gli obblighi di prevenzione, i protocolli di assistenza reciproca e le responsabilità in caso di eventi calamitosi transfrontalieri.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.