Legge

Legge 86/2003

Istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico.

Pubblicato: 23/04/2003 In vigore dal: 15/04/2003 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le caratteristiche dell'assegno "Giulio Onesti" previsto dalla Legge 86/2003?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 86/2003 istituisce un assegno straordinario vitalizio denominato "Giulio Onesti" destinato agli sportivi italiani che hanno onorato la Patria durante la loro carriera agonistica, sia in ambito dilettantistico che professionistico, e che si trovano in condizioni di grave disagio economico. L'assegno è concesso su base discrezionale previo accertamento della situazione economica critica dell'atleta richiedente.

L'importo massimo dell'assegno è fissato a 15.000 euro annui ed è rivalutabile ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT. La concessione può essere revocata in caso di condanna penale irrevocabile che comporti interdizione dai pubblici uffici oppure quando vengono meno le condizioni di grave disagio economico che ne hanno determinato l'attribuzione.

Un aspetto rilevante per i professionisti è che l'assegno non concorre al calcolo del reddito complessivo del beneficiario, risultando completamente escluso dalla base imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali e assistenziali. Questa caratteristica rende l'assegno una forma di sostegno economico puro, senza ripercussioni sulla posizione tributaria e previdenziale dell'atleta.

La norma rappresenta un intervento di welfare sportivo finalizzato a tutelare gli atleti che hanno rappresentato l'Italia a livello internazionale e che si trovano in situazioni di vulnerabilità economica, garantendo loro un sostegno vitalizio non soggetto a tassazione.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 15 aprile 2003, n. 86

Testo normativo

LEGGE n. 86/2003 # LEGGE 15 aprile 2003, n. 86 ## Istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Agli sportivi italiani che nel corso della loro carriera agonistica hanno onorato la Patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, può essere attribuito un assegno straordinario vitalizio, intitolato "Giulio Onesti", qualora sia comprovato che versino in condizioni di grave disagio economico. 2. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a 15.000 euro annui. Tale assegno è rivalutabile annualmente, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sulla base della variazione, rilevata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente. 3. La concessione può essere revocata nell'ipotesi di condanna penale, divenuta irrevocabile, cui consegua l'interdizione dai pubblici uffici o qualora vengano meno le condizioni di grave disagio economico. 4. L'assegno straordinario vitalizio non è computabile nel calcolo del reddito di coloro che ne usufruiscono, nè ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, nè in alcun altro caso in cui il reddito del soggetto assuma rilevanza. Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

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La Legge 86/2003 disciplina l'assegno vitalizio "Giulio Onesti" per sportivi in disagio economico, con particolare rilevanza per la non imputabilità al reddito complessivo, l'esclusione da IRPEF, contributi previdenziali e trattamenti assistenziali. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare questa prestazione come reddito esente, senza effetti sulla dichiarazione dei redditi, sulla base imponibile IRPEF e sulle posizioni previdenziali e assistenziali del beneficiario.

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