Quali sono le disposizioni del Decreto-Legge 73/1994 in materia di sottoscrizioni per la presentazione di candidati in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 73/1994 interviene sulla normativa elettorale per la Camera dei deputati, affrontando una situazione di urgenza legata al procedimento elettorale. La norma si applica specificamente al caso in cui il Parlamento venga sciolto anticipatamente, con una scadenza anticipata superiore a centoventi giorni rispetto alla naturale conclusione della legislatura. In questa circostanza, il decreto prevede una riduzione del numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione dei candidati e delle liste: il numero viene ridotto alla metà rispetto a quanto normalmente previsto. Questa disposizione rappresenta una misura di semplificazione amministrativa volta a facilitare la partecipazione al procedimento elettorale quando lo scioglimento anticipato del Parlamento non consente il tempo ordinario per raccogliere le sottoscrizioni nella misura standard. La norma modifica l'articolo 18 del Testo Unico delle leggi elettorali per la Camera dei deputati, precedentemente modificato dalla legge 277/1993.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1994, n. 73
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 73/1994
# DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1994, n. 73
## Provvedimenti urgenti per il procedimento elettorale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare la nuova legislazione elettorale con riferimento al numero delle sottoscrizioni richieste per la presentazione dei singoli candidati e delle liste per l'elezione della Camera dei deputati, in caso di anticipato scioglimento del Parlamento; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e per le riforme elettorali ed istituzionali; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Sottoscrizioni in caso di scioglimento anticipato 1. All'articolo 18, comma 4, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , come sostituito dall' articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 , dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.". (( 2. All'articolo 18-bis, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati,))
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Il Decreto-Legge 73/1994 disciplina i requisiti procedurali per le elezioni della Camera dei deputati, in particolare le sottoscrizioni richieste per candidati e liste, scioglimento anticipato del Parlamento e riduzione dei vincoli amministrativi. Gli operatori del diritto elettorale e gli uffici elettorali consultano questa normativa per comprendere le modalità di presentazione delle candidature, i termini ridotti e l'applicazione delle deroghe in caso di scioglimento anticipato della legislatura.
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