Legge

Legge 717/1994

Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche.

Pubblicato: 28/12/1994 In vigore dal: 22/12/1994 Documento ufficiale

Quali sono le misure previste dal Decreto-Legge 717/1994 per prevenire la violenza negli stadi e nelle competizioni sportive?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 717/1994 introduce misure urgenti di prevenzione della violenza in occasione di competizioni agonistiche, modificando la legge 401/1989. La normativa si applica a persone denunciate o condannate per reati di violenza sportiva, oppure che abbiano incitato o indotto alla violenza durante manifestazioni sportive. Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le competizioni e alle aree di sosta, transito o trasporto dei partecipanti, con durata massima di un anno. La prescrizione di comparizione presso gli uffici di polizia durante le competizioni rappresenta un ulteriore strumento di controllo: il pubblico ministero deve chiedere la convalida al giudice entro 48 ore, altrimenti il provvedimento perde efficacia. La violazione del divieto è punita con arresto da tre a diciotto mesi, con possibilità di arresto in flagranza. Il giudice, in sede di condanna, può estendere il divieto e l'obbligo di presentazione presso la polizia per un periodo da due mesi a due anni, misure che non sono escluse nemmeno in caso di sospensione condizionale della pena.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1994, n. 717

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 717/1994 # DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1994, n. 717 ## Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 (( (Modifica dell' articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 ).)) (( 1. L' articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , è sostituito dal seguente: 'Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche) - 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui all' articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 , ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate nonchè a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime. 2. Alle persone alle quali è notificato il divieto di cui al comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente nell'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, o in quello specificamente indicato, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1. 3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed è comunicata al procuratore della Repubblica presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale. La prescrizione cessa di avere efficacia se la convalida non è disposta nelle quarantotto ore successive. 4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza. 5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore ad un anno e sono revocati o modificati qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione, ovvero qualora sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o sia concessa la riabilitazione. 6. Il contravventore alle disposizioni dei commi 1 e 2 è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive di cui agli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale , anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 dello stesso codice, prescrivendo all'interessato di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate. 7. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta. 8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistichè)) .

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Il Decreto-Legge 717/1994 rappresenta il riferimento normativo per il divieto di accesso agli stadi, le misure cautelari in materia di ordine pubblico sportivo e la prevenzione della violenza negli impianti sportivi. Questori, pubblici ministeri e giudici lo applicano per disporre provvedimenti restrittivi, prescrizioni di comparizione e arresti in flagranza. La normativa coordina competenze tra polizia amministrativa e procedura penale, con particolare attenzione ai termini di convalida, ai ricorsi in Cassazione e alle misure coercitive secondo il codice di procedura penale.

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