Cosa stabilisce la Legge 702/1994 riguardo ai termini dei procedimenti penali in istruzione formale?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 702/1994 modifica i termini temporali previsti per i procedimenti penali che si trovano in fase di istruzione formale. In particolare, interviene sull'articolo 242 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, prorogando una scadenza cruciale dal 31 dicembre 1994 al 30 giugno 1995. Questa proroga si applica specificamente ai procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, permettendo ai giudici istruttori di completare l'istruzione formale entro il nuovo termine. La norma riguarda direttamente i magistrati, gli avvocati e tutti gli operatori del settore penale che gestiscono procedimenti in questa fase. In pratica, la proroga consente al giudice istruttore di depositare il fascicolo in cancelleria entro il nuovo termine e di pronunciare sentenza di proscioglimento o ordinanza di rinvio a giudizio entro sessanta giorni dalla scadenza, evitando così decadenze procedurali e garantendo una gestione più ordinata dei carichi di lavoro giudiziari.
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Riferimento normativo
LEGGE 22 dicembre 1994, n. 702
Testo normativo
LEGGE n. 702/1994
# LEGGE 22 dicembre 1994, n. 702
## Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di
istruzione formale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Nel comma 3 dell'articolo 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 1993, n. 563 , le parole: "alla data del 31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 giugno 1995". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo vigente dell'art. 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con D.Lgs. n. 271/1989 , già modificato dall' art. 1 del D.Lgs. n. 77/1990 e come ulteriormente modificato dall' art. 1 del D.Lgs. n. 293/1990 , dall' art. 1 del D.Lgs. 12 dicembre 1991, n. 400 , dall' art. 1 del D.Lgs. n. 411/1992 , dall'art. 1 del D.Lgs. n. 563/1993 e dall'art. 1 della legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 242 (Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente vigenti). - 1. La disposizione dell'art. 241 si osserva altresì: a) nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice quando è stato compiuto un atto di istruzione del quale è previsto il deposito e il fatto è stato contestato all'imputato ovvero enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto; b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice, è stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo; c) nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45 del codice abrogato per i quali le condizioni indicate nelle lettere a) e b) ricorrono anche relativamente a uno solo degli indiziati o imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano già riuniti. 2. Quando si procede con istruzione sommaria, se entro il 31 dicembre 1990 non è stato ancora richiesto il decreto di citazione a giudizio o richiesta la sentenza di proscioglimento o non è stato disposto il giudizio direttissimo, il pubblico ministero entro i successivi trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue conclusioni al giudice istruttore. Questo provvede agli adempimenti previsti dall'art. 372 del codice abrogato ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi indicato pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio. 3. Quando si procede con istruzione formale, se l'istruzione è ancora in corso alla data del 31 dicembre 1990 ovvero, quando si tratta dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), del codice, alla data del 30 giugno 1995, il giudice istruttore entro cinque giorni deposita il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al pubblico ministero a norma dell'art. 369 del codice abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 372 del codice abrogato, il giudice istruttore pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio. 4. Nei procedimenti di competenza del pretore, se alla data del 31 dicembre 1990 l'istruzione è ancora in corso, il pretore entro trenta giorni pronuncia sentenza di proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero dispone il giudizio direttissimo".
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La Legge 702/1994 è rilevante per chi opera nel diritto penale processuale, in particolare riguardo a istruzione formale, termini procedurali, rinvio a giudizio e sentenza di proscioglimento. Avvocati penalisti e magistrati la consultano per comprendere le proroghe dei termini nei procedimenti penali e le scadenze per gli adempimenti del giudice istruttore secondo il codice di procedura penale.
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