Legge Internazionale

Legge 7/1999

Disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti.

Pubblicato: 26/01/1999 In vigore dal: 25/01/1999 Documento ufficiale

Quali sono le disposizioni del Decreto-Legge 7/1999 in materia di garanzie dello Stato per i crediti della Banca d'Italia verso i Paesi membri del FMI?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 7/1999 autorizza il Ministero del Tesoro a concedere garanzie dello Stato per i crediti erogati dalla Banca d'Italia a favore dei Paesi membri del Fondo Monetario Internazionale che rispettino i programmi di risanamento economico approvati dal FMI stesso. La garanzia copre il rimborso del capitale, gli interessi maturati e i rischi di cambio, ed è attivabile in caso di circostanze impreviste a livello internazionale che richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle già messe a disposizione dal Fondo. L'intervento è limitato a un massimale complessivo di 2.500 miliardi di lire. Gli oneri derivanti da queste garanzie sono imputati alle unità previsionali specifiche del bilancio del Ministero del Tesoro, secondo le procedure previste dalla legge 468/1978, utilizzando le voci di bilancio dedicate alle "garanzie di cambio" e alle "garanzie dello Stato" per l'esercizio 1999 e gli anni successivi.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1999, n. 7

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 7/1999 # DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1999, n. 7 ## Disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti. Art. 1 Garanzia dei crediti concessi dalla Banca d'Italia 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può concedere la garanzia per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi del cambio, su linee di credito attivate dalla Banca d'Italia a favore dei Paesi membri del Fondo monetario internazionale (FMI) che rispettino le condizioni previste dai programmi di risanamento economico approvati dal Fondo stesso, qualora si verifichino circostanze impreviste sul piano internazionale che richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dal FMI, nel limite massimo di 2.500 miliardi di lire (( quale importo complessivo degli interventi realizzabili ai sensi del presente articolo)) . 2. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , con imputazione alle apposite unità previsionali 3.1.2.17 "garanzie di cambio" e 3.2.2.2 "garanzie dello Stato", iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

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Il Decreto-Legge 7/1999 disciplina le garanzie dello Stato, i crediti della Banca d'Italia e gli interventi del Fondo Monetario Internazionale, rappresentando uno strumento di politica economica internazionale. Commercialisti e consulenti finanziari lo consultano per comprendere le coperture di rischio di cambio, le imputazioni di bilancio e le procedure di stanziamento delle risorse pubbliche secondo la legge di contabilità dello Stato.

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