Legge Agevolazioni

Legge 691/1994

Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

Pubblicato: 19/12/1994 In vigore dal: 19/12/1994 Documento ufficiale

Quali contributi e misure di sostegno prevede il Decreto-Legge 691/1994 per i proprietari di immobili e beni danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 691/1994 è una norma d'urgenza emanata dal Presidente della Repubblica per fronteggiare i danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade di novembre 1994 nelle zone individuate con apposito decreto. La normativa si applica ai proprietari di immobili (sia ad uso abitativo che non abitativo) e ai residenti nei comuni colpiti che hanno subito distruzioni, perdite o danneggiamenti di beni. Per le unità immobiliari ad uso di residenza principale completamente distrutte, è previsto un contributo a fondo perduto pari alla spesa di ricostruzione o acquisto di un alloggio fino a 200 mq; per altre unità immobiliari il contributo copre il 75% della spesa di riparazione. Per i beni mobili e registrati danneggiati, è assegnato un contributo fino a 50 milioni di lire per nucleo familiare. I contributi sono erogati dietro presentazione di fatture e ricevute fiscali relative ai lavori eseguiti, con possibilità di dimostrare il 20% della spesa mediante certificazione sottoscritta dal beneficiario. La normativa è stata successivamente integrata dal D.L. 364/1995 per estendere i benefici a chi non aveva usufruito di altre provvidenze, con termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1994, n. 691

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 691/1994 # DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1994, n. 691 ## Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646 ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di immediati interventi che consentano di avviare rapidamente l'opera di ricostruzione nelle zone colpite da avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, nonchè di adottare provvedimenti a sostegno del rilancio delle attività economiche e produttive gravemente pregiudicate in conseguenza degli stessi eventi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Ai soggetti che alla data del 4 novembre 1994 risultavano proprietari di immobili anche ad uso non abitativo, ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994 , che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilità di ripristino per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, è assegnato: a) limitatamente all'unità immobiliare ad uso di residenza principale, un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o per l'acquisto di un alloggio di civile abitazione con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare distrutta e comunque non superiore, nel limite massimo, a 200 mq; b) per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo e non abitativo, un contributo sino al 75 per cento della spesa. (5) 1-bis. I relitti degli immobili distrutti o danneggiati per i quali i proprietari hanno richiesto i contributi a fondo perduto di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, per la ricostruzione in altro sito o per l'acquisto di un altro alloggio, sono demoliti ed acquisiti al patrimonio indisponibile dei comuni. 2. Ai soggetti indicati al comma 1 che, alla data del 4 novembre 1994, risultavano proprietari di beni immobili anche ad uso non abitativo, danneggiati anche limitatamente all'unica via d'accesso danneggiati dai predetti eventi alluvionali è assegnato un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni. (5) 3. Ai soggetti residenti nei comuni ricompresi nelle regioni di cui al comma 1 che, in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subito la distruzione o la perdita o il danneggiamento di beni mobili e di beni mobili registrati è assegnato un contributo commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare. 3-bis. I contributi previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono erogati dietro presentazione delle fatture ((e/o ricevute fiscali)) relative ai lavori di riparazione eseguiti, ad eccezione di una quota pari al 20 per cento del loro ammontare per la quale è ammessa la dimostrazione di spesa, mediante la presentazione di certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , con l'indicazione dell'importo. ((La documentazione della relativa spesa sostenuta può essere presentata in copia autentica)) . 4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 900 miliardi per l'anno 1995 e lire lire 720 miliardi per l'anno 1996. (7) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 28 agosto 1995, n. 364 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 438 ha disposto (con l'art. 4-bis, commi 1 e 2) che possono beneficiare dei contributi previsti dal suddetto articolo tutti i soggetti che non hanno beneficiato delle altre provvidenze previste nelle disposizioni a favore delle zone alluvionate del novembre 1994. La domanda di ammissione al contributo deve essere prodotta nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e deve essere corredata da certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , dalla quale risulti di non aver beneficiato di altre provvidenze . ----------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 29 dicembre 1996, n. 560 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1996, n. 74 ha disposto (con l'art. 11, comma 5-ter) che le provvidenze previste dal presente articolo, devono intendersi riferite ai danni verificatisi per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994 sull'intero territorio delle regioni individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994 .

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Il Decreto-Legge 691/1994 rappresenta un intervento straordinario di ricostruzione post-calamità che riguarda contributi a fondo perduto, spese di riparazione e danneggiamento di beni immobili e mobili. Commercialisti e consulenti aziendali devono considerare questa normativa per la documentazione fiscale delle spese sostenute, la certificazione dei danni, la deducibilità dei contributi ricevuti e la corretta imputazione contabile delle provvidenze pubbliche in bilancio.

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