Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile.
Cosa stabilisce la Legge 673/1994 e quali sono le sue principali modifiche al sistema della giustizia civile?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 673/1994 è una legge di conversione che trasforma in legge ordinaria il decreto-legge 571/1994, apportando modifiche significative a due normative fondamentali: la Legge 374/1991 che ha istituito il giudice di pace, e la Legge 353/1990 sui provvedimenti urgenti per il processo civile. Questa legge rappresenta un intervento di razionalizzazione della giustizia civile italiana, introducendo cambiamenti procedurali e organizzativi ritenuti urgenti dal Governo. Le modifiche hanno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, garantendo continuità agli atti e ai provvedimenti già adottati sulla base dei decreti-legge precedenti. La norma è particolarmente rilevante per magistrati, avvocati e operatori del diritto civile, poiché incide direttamente sulla competenza del giudice di pace e sulle procedure processuali ordinarie.
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Riferimento normativo
LEGGE 6 dicembre 1994, n. 673
Testo normativo
LEGGE n. 673/1994
# LEGGE 6 dicembre 1994, n. 673
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7
ottobre 1994, n. 571, recante modificazioni delle leggi 21 novembre
1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n.
353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571 , recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374 , istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353 , concernente provvedimenti urgenti per il processo civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 dicembre 1993, n. 521, 14 febbraio 1994, n. 105, 14 aprile 1994, n. 235, 18 giugno 1994, n. 380, e 8 agosto 1994, n. 493 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di asservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 dicembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri BIONDI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: BIONDI AVVERTENZA: Il decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 237 del 10 ottobre 1994. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 18. ------------
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La Legge 673/1994 modifica la disciplina del giudice di pace e il processo civile, interessando professionisti legali che operano in materia di competenza territoriale, giurisdizione civile e procedure di primo grado. Avvocati e studi legali devono considerare le novità introdotte sulla Legge 374/1991 e sulla Legge 353/1990 per adeguare le strategie processuali e la gestione dei fascicoli civili.
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