Legge 66/1994
Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo dell'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI), con appendice, fatto a Roma il 9 ottobre 1991.
Qual è l'oggetto della Legge 66/1994 e quale autorità conferisce al Presidente della Repubblica?
L'articolo 1 della legge conferisce al Presidente della Repubblica il potere di procedere alla ratifica formale dell'accordo, con la relativa appendice. Questo significa che l'Italia si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dall'adesione all'IPGRI, un'istituzione che opera nel settore della ricerca e della conservazione delle risorse fitogenetiche, fondamentale per la sicurezza alimentare e la biodiversità agricola mondiale.
La ratifica comporta l'assunzione di impegni internazionali in materia di conservazione del patrimonio genetico vegetale, ricerca agronomica e cooperazione scientifica tra i paesi aderenti. Per le aziende agricole e gli enti di ricerca italiani, questa adesione rappresenta l'accesso a reti internazionali di scambio di risorse genetiche e conoscenze scientifiche nel settore fitogenetico.
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Riferimento normativo
LEGGE 15 gennaio 1994, n. 66
Testo normativo
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Prova gratis Vai alla dashboardLa Legge 66/1994 riguarda la ratifica di accordi internazionali in materia di risorse fitogenetiche e biodiversità agricola, disciplinando l'adesione italiana all'IPGRI. Ricercatori, enti pubblici e aziende agricole consultano questa normativa per comprendere gli obblighi derivanti dalla partecipazione a organismi internazionali di conservazione genetica e cooperazione scientifica nel settore agroalimentare.