Legge

Legge 646/1994

Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

Pubblicato: 24/11/1994 In vigore dal: 24/11/1994 Documento ufficiale

Quali interventi e finanziamenti prevede il Decreto-Legge 646/1994 per i comuni e gli enti locali colpiti dalle alluvioni di novembre 1994?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 646/1994 è stato emanato per fornire sostegno urgente alle zone danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade di novembre 1994. Si applica ai comuni, alle comunità montane, alle province e alle regioni individuate come colpite, autorizzandoli a contrarre mutui ventennali fino a un limite complessivo di 250 miliardi di lire, con gli oneri di ammortamento completamente a carico dello Stato. Riguarda direttamente gli enti locali che hanno subito danni ai propri beni e infrastrutture a causa degli eventi alluvionali. In pratica, gli enti interessati possono presentare domanda alla Cassa Depositi e Prestiti per ottenere finanziamenti destinati al ripristino dei beni danneggiati, agli interventi di consolidamento dei dissesti idrogeologici, al riassetto idraulico e alla prevenzione di situazioni di pericolo. Le richieste devono essere coerenti con i piani regionali di ripristino e prevenzione, approvati dalle regioni previo parere dell'Autorità di bacino entro trenta giorni. Per i commercialisti e i consulenti degli enti locali, è rilevante che i finanziamenti sono stati stanziati con risorse specifiche dal bilancio dello Stato (48 miliardi per il 1996 e 27 miliardi annui dal 1997), e successivamente ridotti dalla Legge 228/2012 per gli anni 2013 e seguenti.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 24 novembre 1994, n. 646

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 646/1994 # DECRETO-LEGGE 24 novembre 1994, n. 646 ## Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624 ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attivare gli interventi di prima necessità e di immediato sostegno in favore delle zone colpite in misura eccezionale da avversità atmosferiche e da eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 novembre 1994 e del 21 novembre 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, delle risorse agricole, alimentari e forestali, della sanità, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, per la funzione pubblica e gli affari regionali, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, anche eventualmente indicando le parti di territorio comunale effettivamente colpite. A tale fine i prefetti delle province interessate comunicano al Ministero dell'interno ogni elemento di valutazione in loro possesso. 2. I comuni, le comunità montane, le province e le regioni rientranti nei territori delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994 sono autorizzati a contrarre mutui ventennali, entro il limite complessivo di lire 250 miliardi, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, qualora in conseguenza degli eventi alluvionali avvenuti nell'anno 1994 abbiano subito danni ai beni di propria pertinenza, indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera a), al fine del ripristino di tali beni, nonchè per interventi di consolidamento dei dissesti idrogeologici, di riassetto idraulico e di ripristino delle discariche danneggiate e finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo di cui alla lettera b) dello stesso articolo 3, comma 1. Per essere ammessi a tale beneficio i legali rappresentanti degli enti interessati presentano domanda alla Cassa depositi e prestiti, in coerenza con i piani regionali di ripristino e prevenzione, contenente la specificazione dell'ente, delle opere da ripristinare o da realizzare e del conseguente fabbisogno finanziario per ogni singola opera; tali piani, predisposti sulla base delle attestazioni di danno degli enti interessati e degli accertamenti dei servizi tecnici regionali della difesa del suolo, sono approvati dalle regioni, previo parere della Autorità di bacino, che si esprimono entro trenta giorni, in coerenza con le determinazioni della Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine al riparto dell'importo disponibile e alle modalità e procedure. Trascorso il termine di cui sopra si prescinde dal parere della Autorità di bacino. 4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutato in lire 48 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996 dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((13)) -------------- AGGIORNAMENTO (13) La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati."

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