Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19
dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la
soppressione dell'EFIM.
Quali disposizioni introduce il Decreto-Legge 643/1994 riguardo alle società controllate dall'EFIM in liquidazione e ai trattamenti dei loro dipendenti e dirigenti?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 643/1994 modifica e integra la normativa sulla soppressione dell'EFIM (Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera), disciplinando il trattamento delle società controllate durante il processo di liquidazione. La norma si applica alle aziende controllate dall'EFIM che hanno utilizzato gli interventi della Cassa integrazione guadagni, consentendo loro di accedere a ulteriori periodi di integrazione salariale fino a un massimo di sei mesi, per facilitare il completamento delle procedure di cessione. Per quanto riguarda i dipendenti, il decreto stabilisce che i costi retributivi dei lavoratori mantenuti in servizio (non interessati da cassa integrazione o mobilità) per garantire livelli produttivi minimi devono essere a carico della gestione liquidatoria, utilizzando le disponibilità previste dalla normativa precedente. Inoltre, la norma estende ai dirigenti delle società finanziarie caposettore, di servizi e di servizi finanziari controllate dall'EFIM i medesimi trattamenti previsti per i dirigenti EFIM, con oneri gestiti secondo le modalità del Decreto-Legge 516/1994.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 22 novembre 1994, n. 643
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 643/1994
# DECRETO-LEGGE 22 novembre 1994, n. 643
## Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19
dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la
soppressione dell'EFIM.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 , e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM); Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Le società controllate dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 , che abbiano fatto ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni per il periodo massimo previsto dall' articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 , possono essere ammesse agli stessi interventi fino all'ultimazione delle procedure previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 , e comunque non oltre un periodo massimo di sei mesi. 2. Allo scopo di assicurare fino alla cessione delle aziende interessate i livelli produttivi, anche minimi, mediante il mantenimento in servizio dei dipendenti, non interessati dal ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni, ovvero da messa in mobilità previsti dalla legge n. 223 del 1991 , devono intendersi a carico della gestione liquidatoria i relativi costi retributivi. A tal fine il commissario liquidatore potrà utilizzare le disponibilità di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 . (( 2-bis. I dirigenti delle società finanziarie caposettore, delle società di servizi e delle società di servizi finanziari, controllate dall'EFIM, possono usufruire dei trattamenti indicati nell' articolo 3, comma 2- quater, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 , come previsto per i dirigenti EFIM. Agli oneri conseguenti si provvede con le modalità e i limiti di cui all' articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598 .
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Il Decreto-Legge 643/1994 è il riferimento normativo per la gestione della liquidazione dell'EFIM e riguarda direttamente Cassa integrazione guadagni, mobilità del personale, trattamenti di fine rapporto per dirigenti e costi retributivi a carico della gestione liquidatoria. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per questioni relative a liquidazione di enti pubblici, mantenimento dei livelli occupazionali durante le procedure di cessione aziendale e deducibilità dei costi di gestione straordinaria.
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