Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamita' naturali.
Qual è l'oggetto della Legge 62/2003 e quali sono i suoi effetti normativi?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 62/2003 è una legge di conversione che trasforma in legge ordinaria il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, con alcune modificazioni. Il decreto-legge originario conteneva misure finanziarie urgenti destinate a interventi nei territori colpiti da calamità naturali, quindi si applica a situazioni di emergenza e danno ambientale. La legge di conversione mantiene l'efficacia delle disposizioni originarie, apportando però dei correttivi rispetto al testo iniziale del decreto-legge. Per i professionisti e le amministrazioni locali, questo significa che le misure di sostegno finanziario per le zone sinistrate acquisiscono carattere stabile e definitivo, superando la natura temporanea del decreto-legge.
L'articolo 1 della legge stabilisce che il decreto-legge è convertito con le modificazioni riportate in allegato, e fissa l'entrata in vigore al giorno successivo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Un aspetto rilevante è che, secondo l'articolo 15, comma 5, della legge 400/1988, le modifiche apportate dalla conversione hanno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione, non retroattivamente. Il testo coordinato tra decreto-legge e legge di conversione è stato pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale per garantire chiarezza normativa.
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Riferimento normativo
LEGGE 8 aprile 2003, n. 62
Testo normativo
LEGGE n. 62/2003
# LEGGE 8 aprile 2003, n. 62
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio
2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi
urgenti nei territori colpiti da calamita' naturali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15 , recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 aprile 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli Avvertenza: Il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 2003. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 28.
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La Legge 62/2003 riguarda la conversione di decreti-legge in materia di calamità naturali e interventi urgenti territoriali, disciplinando misure finanziarie straordinarie. Amministratori pubblici, enti locali e consulenti di settore la consultano per comprendere i finanziamenti destinati a territori colpiti da disastri naturali, nonché per verificare l'efficacia temporale delle modifiche normative secondo la legge 400/1988 sulla disciplina dell'attività di governo.
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