Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile.
Quali modifiche apporta il Decreto-Legge 571/1994 alle norme sul giudice di pace e sul processo civile?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 571/1994, emanato il 7 ottobre 1994, interviene su due leggi fondamentali della giustizia civile italiana: la legge 374/1991 che istituisce il giudice di pace e la legge 353/1990 sui provvedimenti urgenti per il processo civile. L'obiettivo principale è differire i termini di avvio delle riforme relative a questi istituti, al fine di consentire il completamento delle procedure amministrative e organizzative necessarie. Il decreto è stato adottato in via d'urgenza dal Consiglio dei Ministri, ritenendo straordinaria la necessità di posticipare l'implementazione di queste innovazioni nel sistema giudiziario. Nello specifico, l'articolo 1 modifica l'articolo 166 del codice di procedura civile, introducendo un nuovo termine procedurale: i documenti devono essere depositati almeno venti giorni prima dell'udienza fissata secondo l'articolo 168-bis, quinto comma, in aggiunta al precedente termine di deposito previsto dall'articolo 163-bis. Questa modifica riguarda direttamente i professionisti del foro e gli avvocati, che devono adeguare i propri tempi di deposito della documentazione processuale secondo i nuovi parametri temporali stabiliti.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1994, n. 571
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 571/1994
# DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1994, n. 571
## Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del
giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente
provvedimenti urgenti per il processo civile.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme di modifica delle disposizioni delle leggi 26 novembre 1990, n. 353, e 21 novembre 1991, n. 374 , al fine di differire le date di avvio delle riforme concernenti il giudice di pace ed il processo civile, così da consentire il completamento delle necessarie procedure; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Nell' articolo 166 del codice di procedura civile , come modificato dall' articolo 10 della legge 26 novembre 1990, n. 353 , dopo le parole: "dell'articolo 163-bis" sono inserite le seguenti: "ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-bis, quinto comma".
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Il Decreto-Legge 571/1994 è lo strumento normativo che regola i termini procedurali nel processo civile, con particolare riferimento al giudice di pace, ai termini di deposito dei documenti e alle scadenze processuali. Avvocati, consulenti legali e professionisti del foro consultano questa normativa per comprendere i vincoli temporali nel deposito della documentazione, i termini di comparizione e le procedure di notificazione secondo il codice di procedura civile.
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