Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata.
Qual è l'oggetto della Legge 56/2003 e quali sono le sue disposizioni principali?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 56/2003 è una legge di conversione che trasforma in legge ordinaria il decreto-legge 13/2003, emanato in via d'urgenza il 4 febbraio 2003. L'oggetto principale riguarda disposizioni urgenti a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, rappresentando un intervento normativo straordinario per fornire tutele e misure di sostegno a persone danneggiate da atti terroristici o da attività criminali organizzate. La legge è stata approvata da Camera e Senato con alcune modificazioni rispetto al decreto originario, come indicato nell'allegato al testo normativo. L'entrata in vigore è fissata al giorno successivo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 2 aprile 2003. Dal punto di vista pratico, questa normativa rappresenta un riconoscimento dello Stato verso le vittime di criminalità grave, prevedendo presumibilmente indennizzi, risarcimenti, agevolazioni fiscali o altre forme di protezione sociale, sebbene il testo completo delle modificazioni sia contenuto nell'allegato non riportato nel documento sintetico fornito.
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Riferimento normativo
LEGGE 2 aprile 2003, n. 56
Testo normativo
LEGGE n. 56/2003
# LEGGE 2 aprile 2003, n. 56
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio
2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13 , recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 aprile 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli
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La Legge 56/2003 è il riferimento normativo per le disposizioni urgenti a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, materia che coinvolge diritto penale, diritto amministrativo e protezione sociale. Consulenti legali e professionisti del settore pubblico la consultano per questioni relative a indennizzi, risarcimenti, tutele giuridiche e misure di sostegno alle vittime di reati gravi.
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