Quali sono le modalità e i presupposti per dismettere il cognome aggiunto per affiliazione secondo la Legge 48/1994?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 48/1994 disciplina il diritto di dismettere il cognome aggiunto per affiliazione, un istituto che riguardava i figli legittimi e naturali riconosciuti ai quali era stato aggiunto il cognome dell'affiliante secondo le norme abrogate del codice civile. La legge consente a questi soggetti di tornare al cognome di famiglia originario presentando una domanda al procuratore generale presso la corte di appello competente per territorio, in base alla giurisdizione dell'ufficio dello stato civile dove è registrato l'atto di nascita. Per i figli minori dell'affiliato, la dismissione del cognome avviene su domanda dei genitori esercitanti la potestà; per i figli maggiorenni, invece, possono presentare richiesta autonomamente, anche contestualmente alla domanda dell'affiliato. Il procedimento è semplificato: il procuratore generale, dopo aver acquisito copia dell'atto di affiliazione, dell'atto integrale di nascita e della documentazione anagrafica necessaria, provvede con decreto senza ulteriori formalità, rendendo il processo rapido e amministrativo. Questa normativa rappresenta un'importante tutela del diritto all'identità personale, permettendo ai soggetti interessati di modificare il proprio stato civile in relazione ai cambiamenti nelle loro circostanze familiari.
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Riferimento normativo
LEGGE 20 gennaio 1994, n. 48
Testo normativo
LEGGE n. 48/1994
# LEGGE 20 gennaio 1994, n. 48
## Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione ex
articolo 408 del codice civile (abrogato).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. I figli legittimi e i figli naturali riconosciuti, al cognome dei quali fu aggiunto quello dell'affiliante ai sensi dell' articolo 408, secondo comma, del codice civile , abrogato dall' articolo 77 della legge 4 maggio 1983, n. 184 , possono dismettere il cognome aggiunto e tornare all'originario cognome di famiglia presentando domanda al procuratore generale presso la corte di appello nella cui giurisdizione è situato l'ufficio dello stato civile dove trovasi l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Per i discendenti di minore età dell'affiliato la dismissione del cognome aggiunto consegue all'accoglimento della domanda sottoscritta dai genitori esercitanti la potestà. Per i discendenti di maggiore età dell'affiliato la dismissione del cognome aggiunto può essere domandata da essi stessi anche nel medesimo atto contenente la domanda dell'affiliato. 2. Il procuratore generale, acquisita copia dell'atto di affiliazione, dell'atto integrale di nascita e di ogni altra idonea documentazione anagrafica, provvede con decreto senza ulteriori formalità. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - La legge n. 184/1983 reca "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".
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La Legge 48/1994 si applica alla dismissione del cognome aggiunto per affiliazione, un istituto di diritto civile relativo allo stato delle persone e all'identità anagrafica. Professionisti del diritto civile e notai consultano questa normativa per questioni di cognome, filiazione, potestà genitoriale e modifiche dello stato civile presso gli uffici di stato civile e le corti di appello.
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