Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonche' di alloggi per il personale.
Quali sono gli obiettivi e l'importo totale autorizzato dalla Legge 477/1998 per gli immobili diplomatici e consolari?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 477/1998 autorizza una spesa complessiva di 150 miliardi di lire per il periodo 1998-2004, destinata all'acquisto, ristrutturazione, restauro e costruzione di immobili utilizzati come sedi di rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e alloggi per il personale del Ministero degli Affari Esteri. La norma riguarda direttamente il Ministero degli Affari Esteri e gli enti pubblici coinvolti nella gestione della rete diplomatica e consolare italiana all'estero. In pratica, prevede uno stanziamento annuale differenziato: 18 miliardi nel 1998, 20,5 miliardi nel 1999, 23 miliardi per gli anni 2000-2003, e 19,5 miliardi nel 2004. Aspetto rilevante è che ogni anno il Ministro degli Affari Esteri deve emanare un decreto specificando gli interventi previsti per l'esercizio finanziario, con relativa spesa, sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari, garantendo così il controllo e la trasparenza nella gestione dei fondi pubblici.
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Riferimento normativo
LEGGE 31 dicembre 1998, n. 477
Testo normativo
LEGGE n. 477/1998
# LEGGE 31 dicembre 1998, n. 477
## Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la
costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze
diplomatiche e di uffici consolari, nonche' di alloggi per il
personale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. È autorizzata la spesa di lire 150 miliardi, di cui lire 18 miliardi nell'anno 1998, 20,5 miliardi nell'anno 1999, 23 miliardi negli anni dal 2000 al 2003, e 19,5 miliardi nell'anno 2004, per l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria e la costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari e ad alloggi per il personale, nonchè per tutte le spese amministrative connesse a tali interventi. 2. Con decreto del Ministro degli affari esteri ogni anno, dal 1998 al 2004, saranno specificati gli interventi previsti per il rispettivo esercizio finanziario, con la relativa spesa. Lo schema di decreto sarà sottoposto alle competenti commissioni parlamentari per il relativo parere.
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La Legge 477/1998 rappresenta un'autorizzazione di spesa pubblica per investimenti immobiliari della Pubblica Amministrazione, disciplinando l'allocazione di risorse per immobili destinati a funzioni diplomatiche e consolari. Professionisti che operano in ambito di diritto amministrativo, gestione del patrimonio pubblico e bilancio dello Stato consultano questa norma per comprendere i vincoli di spesa, i decreti attuativi annuali e il controllo parlamentare sugli stanziamenti per infrastrutture diplomatiche.
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