Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio.
Qual è l'oggetto della Legge 466/1994 e cosa prevede in materia di credito peschereccio?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 466/1994 è un provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 322/1994, emanato il 30 maggio 1994. Il suo scopo principale è il rifinanziamento della Legge 302/1989, che disciplina il credito peschereccio di esercizio, ossia i finanziamenti destinati alle imprese del settore pesca per le loro attività operative ordinarie. La norma si applica agli operatori della pesca che necessitano di accesso al credito agevolato per sostenere i costi di gestione e di esercizio delle loro attività. Con questa conversione, il Governo ha inteso mantenere e rinnovare i meccanismi di sostegno finanziario al settore ittico, garantendo continuità agli strumenti di credito già previsti dalla normativa precedente. L'articolo 1 della legge stabilisce inoltre che rimangono validi tutti gli atti e i provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge precedenti (485/1993, 72/1994 e 214/1994), tutelando così i rapporti giuridici già sorti e gli effetti prodottisi prima della conversione.
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Riferimento normativo
LEGGE 19 luglio 1994, n. 466
Testo normativo
LEGGE n. 466/1994
# LEGGE 19 luglio 1994, n. 466
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto
1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di
esercizio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322 , recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302 , concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 novembre 1993, n. 485, 29 gennaio 1994, n. 72, e 31 marzo 1994, n. 214 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 luglio 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri POLI BORTONE, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: BIONDI ------------ AVVERTENZA: Il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 126 del 1 giugno 1994. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 38. ------------
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La Legge 466/1994 rappresenta il riferimento normativo per il finanziamento agevolato del settore pesca e il credito di esercizio peschereccio. Consulenti aziendali e operatori del settore ittico la consultano per comprendere i meccanismi di rifinanziamento, la continuità dei provvedimenti di sostegno e la validità dei rapporti giuridici sorti in base ai decreti-legge precedenti sulla disciplina del credito peschereccio.
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