Legge Internazionale

Legge 455/1988

Depenalizzazione degli illeciti valutari.

Pubblicato: 29/10/1988 In vigore dal: 21/10/1988 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Legge 455/1988 riguardo ai reati valutari e quali sono le conseguenze per i procedimenti penali in corso?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 455/1988 rappresenta un cambio di paradigma normativo nel trattamento delle violazioni valutarie: trasforma da reati penali a illeciti amministrativi tutte le violazioni previste dalla normativa valutaria precedente (in particolare il D.L. 31/1976 e successive modifiche). Questo significa che comportamenti che prima potevano portare a procedimenti penali e condanne sono ora sanzionati attraverso il sistema amministrativo, con sanzioni economiche gestite dall'Ufficio italiano dei cambi. La legge abroga il Titolo III del D.P.R. 148/1988 (testo unico valutario), mantenendo solo specifiche disposizioni, e prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative già previste per illeciti di pari valore. Per i procedimenti penali già in corso al momento dell'entrata in vigore, l'autorità giudiziaria trasmette gli atti all'Ufficio italiano dei cambi affinché applichi le sanzioni amministrative, con termini procedurali specifici (180 giorni aggiuntivi rispetto ai termini ordinari). Il sequestro ordinato può essere mantenuto come garanzia del pagamento delle sanzioni amministrative, secondo le disposizioni del D.P.R. 454/1987.

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Riferimento normativo

LEGGE 21 ottobre 1988, n. 455

Testo normativo

LEGGE n. 455/1988 # LEGGE 21 ottobre 1988, n. 455 ## Depenalizzazione degli illeciti valutari. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Non costituiscono reato e sono illecito amministrativo tutte le violazioni previste dal decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159 , modificata con il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543 , convertito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 689 , nonchè con il decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759 , convertito dalla legge 23 dicembre 1976, n. 863 , e dalle successive integrazioni e modificazioni recate dall' articolo 145 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e da ultimo dalla legge 26 settembre 1986, n. 599 . Sono abrogate le disposizioni di cui al titolo III del testo unico delle norme di legge in materia valutaria approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 , salvo l'articolo 40, nonchè i commi 1 e 2 dell'articolo 43 del testo unico stesso. Le violazioni stesse sono punite con le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni per gli illeciti non costituenti reato di pari valore. 2. Per i fatti costituenti reato, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applica l' articolo 2, secondo comma, del codice penale . A tali fatti si applicano le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie vigenti per gli illeciti non costituenti reato di pari valore. 3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio italiano dei cambi, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative. Dalla data della ricezione degli atti da parte dell'Ufficio italiano dei cambi decorrono i termini di cui all' articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , prorogati di ulteriori centottanta giorni. I termini previsti dall' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454 , decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorità giudiziaria può disporre che il sequestro ordinato sia mantenuto a garanzia del pagamento delle sanzioni amministrative. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell' articolo 29, commi 2 e 3 , e dell' articolo 30, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454 .

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La Legge 455/1988 è il riferimento normativo per la depenalizzazione degli illeciti valutari e la conversione da reati penali a violazioni amministrative. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per comprendere il regime sanzionatorio delle violazioni valutarie, il ruolo dell'Ufficio italiano dei cambi, e le implicazioni procedurali per aziende coinvolte in operazioni valutarie irregolari. È strettamente correlata al D.P.R. 148/1988 (testo unico valutario) e al D.P.R. 454/1987 per quanto riguarda i termini e le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative.

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