Quali sono le modalità e i requisiti per ricongiunere i periodi assicurativi tra diverse forme previdenziali secondo la Legge 45/1990?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 45/1990 disciplina la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali, permettendo ai lavoratori di unificare i contributi versati in diverse gestioni previdenziali per ottenere un'unica pensione. La norma si applica a tre categorie principali: lavoratori dipendenti (pubblici o privati) che sono stati iscritti a forme previdenziali per liberi professionisti; lavoratori autonomi iscritti a gestioni per professionisti; liberi professionisti che hanno versato contributi presso gestioni per lavoratori dipendenti o autonomi. In pratica, un professionista che ha cambiato status lavorativo nel corso della carriera può chiedere di ricongiungersi presso la gestione in cui risulta attualmente iscritto, facendo valere tutti i periodi contributivi precedenti per il calcolo della pensione unica. La ricongiunzione è particolarmente rilevante per chi ha esercitato contemporaneamente o successivamente attività diverse (dipendente, autonomo, professionale), poiché consente di raggiungere i requisiti pensionistici e di ottenere un trattamento economico più vantaggioso. Dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la ricongiunzione può essere richiesta presso una gestione dove si possono far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa. Inoltre, il professionista che già percepisce una pensione di anzianità può chiedere la ricongiunzione dei periodi successivamente maturati e ottenere un supplemento di pensione, con richiesta esercitabile una sola volta entro un anno dalla cessazione della contribuzione.
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Riferimento normativo
LEGGE 5 marzo 1990, n. 45
Testo normativo
LEGGE n. 45/1990
# LEGGE 5 marzo 1990, n. 45
## Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini
previdenziali per i liberi professionisti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Facoltà di ricongiunzione 1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo. 2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista. 3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti. 4. Dopo il compimento dell'età pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, può essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata. 5. Il libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianità, può chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione. Sono a totale carico del richiedente le eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme effettivamente versate, ai sensi dell'articolo 2. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio - 5 marzo 1999, n. 61 (in G.U. 1a s.s. 10/3/1999, n. 10) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione.
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La Legge 45/1990 è il riferimento normativo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi, un istituto fondamentale nel diritto previdenziale che riguarda gestioni obbligatorie per liberi professionisti, lavoratori dipendenti e autonomi. Commercialisti e consulenti previdenziali la consultano per questioni relative a trasferimento di contributi tra casse professionali, calcolo della pensione unica, diritti pensionistici e supplementi di pensione, nonché per verificare i requisiti di continuità contributiva e le modalità di esercizio della facoltà di ricongiunzione.
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