Legge

Legge 43/1994

Disciplina delle cambiali finanziarie.

Pubblicato: 20/01/1994 In vigore dal: 13/01/1994 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le caratteristiche principali delle cambiali finanziarie secondo la Legge 43/1994?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 43/1994 disciplina le cambiali finanziarie, titoli di credito all'ordine emessi in serie con scadenza tra uno e trentasei mesi. Questi strumenti sono equiparati alle cambiali ordinarie per tutti gli effetti di legge e devono contenere specifici elementi identificativi, inclusa la denominazione "cambiale finanziaria" e l'indicazione dei proventi pattuiti. Possono essere emesse da società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici e micro-imprese, rappresentando una forma di raccolta del risparmio disciplinata dal decreto legislativo 385/1993.

Per le società senza titoli negoziati in mercati regolamentati, la legge prevede requisiti stringenti: necessità di uno sponsor (banca, impresa di investimento, SGR o SICAV) che assista l'emittente e mantenga una quota minima dei titoli fino a scadenza (dal 2% al 5% a seconda dell'importo emesso). L'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore contabile e le cambiali possono essere girate esclusivamente a investitori professionali non soci dell'emittente.

Lo sponsor ha l'obbligo di segnalare se l'ammontare di cambiali in circolazione supera l'attivo corrente dell'emittente e deve classificare la qualità creditizia dell'emittente in almeno cinque categorie. Sono previste deroghe per società di medie e grandi dimensioni che rinunciano allo sponsor, e per emissioni assistite da garanzie bancarie o consortili che raggiungono il 25-50% del valore di emissione.

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Riferimento normativo

LEGGE 13 gennaio 1994, n. 43

Testo normativo

LEGGE n. 43/1994 # LEGGE 13 gennaio 1994, n. 43 ## Disciplina delle cambiali finanziarie. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione. 2. Le cambiali finanziarie sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, sono girabili esclusivamente con la clausola "senza garanzia" o equivalenti e contengono, oltre alla denominazione di "cambiale finanziaria" inserita nel contesto del titolo, gli altri elementi specificati all'articolo 100 delle disposizioni approvate con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 , nonchè l'indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti. 2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da società di capitali nonchè da società cooperative e mutue assicuratrici ((...)) e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 . Le società e gli enti non aventi titoli rappresentativi del capitale negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti: a) l'emissione deve essere assistita, in qualità di sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento, da una società di gestione del risparmio (SGR), da una società di gestione armonizzata, da una società di investimento a capitale variabile (SICAV), purchè con succursale costituita nel territorio della Repubblica, che assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi; b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore: 1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro; 2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1); 3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai numeri 1) e 2); c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili; d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente; il collocamento presso investitori professionali in rapporto di controllo con il soggetto che assume il ruolo di sponsor è disciplinato dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse. 2-ter. Lo sponsor deve segnalare, per ciascun emittente, se l'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione è superiore al totale dell'attivo corrente, come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per attivo corrente si intende l'importo delle attività in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una società o da un ente a ciò tenuto, può essere considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato. Lo sponsor classifica l'emittente al momento dell'emissione, distinguendo almeno cinque categorie di qualità creditizia dell'emittente, ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da mettere in relazione, per le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende pubbliche le descrizioni della classificazione adottata. 2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis, lettere a) e b), del presente articolo, le società diverse dalle medie e dalle piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 , possono rinunciare alla nomina dello sponsor. 2-quinquies. Si può derogare al requisito di cui al comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 25 per cento del valore di emissione, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio. 2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis, lettera c), si può derogare all'obbligo, ivi previsto, di certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non può avere durata superiore al predetto periodo di diciotto mesi. 3. L'emissione di cambiali finanziarie costituisce raccolta del risparmio ai sensi dell' articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , ed è disciplinata dalle disposizioni del medesimo articolo.

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La Legge 43/1994 regola le cambiali finanziarie come strumenti di raccolta del risparmio, disciplinando i requisiti dello sponsor, la classificazione del merito creditizio dell'emittente e le garanzie collaterali. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per emissioni di titoli, requisiti di bilancio certificato, limiti di indebitamento rispetto all'attivo corrente e compliance con norme su conflitti di interesse e investitori professionali.

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