Legge Contributi

Legge 426/1991

Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversita' atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalita' di pagamento dei contributi mediante cessione, modalita' per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonche' estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica.

Pubblicato: 08/01/1992 In vigore dal: 30/12/1991 Documento ufficiale

Quali interventi prevede la Legge 426/1991 a favore dei lavoratori agricoli colpiti da calamità atmosferiche nel 1990?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 426/1991 introduce misure di sostegno specifiche per gli operai agricoli a tempo determinato residenti in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche durante l'anno 1990. Il beneficio principale consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, di giornate di lavoro aggiuntive rispetto a quelle effettivamente prestate, al fine di raggiungere il numero di giornate riconosciute nell'anno precedente (1989). Questo meccanismo consente ai lavoratori rimasti privi di occupazione a causa degli eventi calamitosi di mantenere i diritti previdenziali e di accedere alle prestazioni di disoccupazione ordinaria. Il beneficio è subordinato al requisito minimo di aver prestato almeno cinque giornate di lavoro nel 1990 e si estende anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende colpite. Il termine per presentare le domande di prestazioni di disoccupazione è fissato al 31 luglio 1991, e l'onere finanziario complessivo (2.500 milioni di lire) è coperto dalla Gestione degli interventi assistenziali presso l'INPS.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 30 dicembre 1991, n. 426

Testo normativo

LEGGE n. 426/1991 # LEGGE 30 dicembre 1991, n. 426 ## Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversita' atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalita' di pagamento dei contributi mediante cessione, modalita' per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonche' estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti, nell'anno 1990, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell' articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 , i quali siano rimasti privi di occupazione, nel medesimo anno, in conseguenza dei predetti eventi, è riconosciuto ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno 1990, il numero di giornate necessario al raggiungimento del numero di giornate riconosciuto nell'anno 1989, fermo restando il trattamento eventualmente più favorevole risultante dalla effettiva attività lavorativa svolta. Il predetto beneficio viene concesso a condizione che i destinatari abbiano prestato nell'anno 1990 almeno cinque giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e dei compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità. Il termine di presentazione delle domande di prestazioni di disoccupazione da parte dei suddetti lavoratori che si avvalgono, per il perfezionamento del diritto, delle giornate riconosciute nell'anno precedente, è fissato al 31 luglio 1991. 2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2.500 milioni, si provvede a carico della gestione di cui all' articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all' articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 . AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 590/1981 reca: "Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale". Si trascrive il teso del relativo art. 4: "Art. 4. - Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara, entro 30 giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ai sensi della lettera a) del quarto comma dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ". - Il testo dell' art. 37 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) è il seguente: "Art. 37 (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali). - 1. È istituita presso l'INPS la 'Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenzialì. 2. Il finanziamento della gestione è assunto dallo Stato. 3. Sono a carico della gestione: a) Le pensioni sociali di cui all' art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 , e successive modificazioni e integrazioni; b) l'onere delle integrazioni di cui all' art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ; c) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall' art. 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale somma è annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica; d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione- lavoro, di solidarietà e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali è previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427 , e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato; e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati; f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744 , degli assegni vitalizi di cui all' art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75 , delle maggiorazioni di cui agli articoli 1 , 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 , nonchè delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresì a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge. 4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe l'importo di cui all' art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , i contributi di cui all' art. 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , all' art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 , e all' art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140 . 5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 è stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67 . 6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1› gennaio 1989 e delle pensioni di riversibilità derivanti dalle medesime, nonchè delle rel- ative spese di amministrazione è assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarietà delle altre gestioni. 7. Il bilancio della gestione è unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonchè i costi di funzionamento. 8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati". - Il comma 2 dell'art. 8 della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987) prevede che: "È autorizzata la concessione di un contributo alla cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, da versare alla separata contabilità degli interventi straordinari di cui all' art. 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 , in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.500 miliardi per l'anno 1988 e di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989. A decorrere dall'anno 1990 si provvede con le modalità di cui all' art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 . Continuano ad applicarsi i criteri di cui al comma 4 dell'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , intendendosi corrispondentemente sostituito il riferimento temporale ivi contenuto".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 426/1991 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Legge 426/1991 disciplina gli interventi assistenziali per lavoratori agricoli colpiti da calamità atmosferiche, previdenza sociale agricola e riconoscimento di giornate lavorative ai fini del computo dell'indennità di disoccupazione. Consulenti del lavoro e amministratori di enti previdenziali la consultano per questioni relative a contributi figurativi, gestione INPS, diritti assistenziali dei lavoratori rimpatriati e sgravi contributivi territoriali nel Mezzogiorno.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 1991

Regolamento di esecuzione della legge 27 giugno 1990, n. 171, sulla disciplina metrologic… Decreto Ministeriale 462 Regolamento in materia di procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la pien… Decreto del Presidente della Repubblica 461 Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377… Decreto del Presidente della Repubblica 460 Regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti in colli. Decreto Ministeriale 459 Regolamento di attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, conver… Decreto Ministeriale 458 Regolamento per la revisione delle corrispondenze postiqualifiche all'estero del personal… Decreto del Presidente della Repubblica 457 Regolamento recante modificazioni alla tariffa dei geologi. Decreto Ministeriale 456 Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realta' nazionale del regime di aiut… Decreto Ministeriale 455

Altri Legge

Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse strategic… 154/2026 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… 153/2026 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recant… 152/2026 Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure urgenti in … 145/2026 Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione e degli enti ter… 144/2026 Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate tipologie di… 143/2026
Vedi tutti i Legge →