Qual è la competenza territoriale per i procedimenti penali in cui è coinvolto un magistrato come indagato, imputato o persona offesa?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 420/1998 modifica l'articolo 11 del codice di procedura penale per stabilire regole speciali sulla competenza territoriale nei procedimenti che coinvolgono magistrati. Normalmente, un procedimento penale viene assegnato al giudice del distretto dove il magistrato esercita le funzioni o le esercitava al momento del fatto. Tuttavia, questa legge prevede che tali procedimenti siano invece attribuiti al giudice competente per materia che ha sede nel capoluogo di un diverso distretto di corte d'appello, determinato secondo criteri specifici, al fine di garantire imparzialità e evitare conflitti di interesse. Se il magistrato ha successivamente assunto funzioni in un distretto diverso da quello dove si è verificato il fatto, rimane competente il giudice del distretto originario. La norma si applica anche ai procedimenti connessi, che devono essere gestiti dallo stesso giudice per garantire coerenza processuale.
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Riferimento normativo
LEGGE 2 dicembre 1998, n. 420
Testo normativo
LEGGE n. 420/1998
# LEGGE 2 dicembre 1998, n. 420
## Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. L' articolo 11 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 11 (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati). - 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge. 2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1. 3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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La Legge 420/1998 disciplina la competenza territoriale per procedimenti riguardanti magistrati, affrontando questioni di giurisdizione, conflitti di interesse e imparzialità della magistratura. Avvocati e operatori del diritto consultano questa norma per comprendere le regole di attribuzione della competenza, il trasferimento di funzioni dei magistrati e la gestione dei procedimenti connessi in ambito penale.
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