Legge

Legge 419/1998

Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Pubblicato: 07/12/1998 In vigore dal: 30/11/1998 Documento ufficiale

Quali sono i principi e i criteri direttivi che il Governo deve seguire nell'esercizio della delega conferita dalla Legge 419/1998 per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 419/1998 conferisce al Governo una delega legislativa per modificare e integrare il decreto legislativo 502/1992, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Il Governo ha centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge per emanare uno o più decreti legislativi attuativi. L'esercizio della delega deve rispettare le competenze già trasferite alle regioni con il decreto legislativo 112/1998, garantendo il coordinamento tra lo Stato e gli enti territoriali. Prima dell'emanazione dei decreti, il Governo deve acquisire i pareri delle Commissioni parlamentari competenti (entro quaranta giorni), della Conferenza unificata (entro trenta giorni) e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per le parti riguardanti l'organizzazione del lavoro e l'età pensionabile. Un aspetto cruciale è che l'esercizio della delega non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli enti pubblici, garantendo così la neutralità finanziaria della riforma.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 30 novembre 1998, n. 419

Testo normativo

LEGGE n. 419/1998 # LEGGE 30 novembre 1998, n. 419 ## Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Delega al Governo). 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni modificative e integrative del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, sulla base dei principi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 2. 2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto delle competenze trasferite alle regioni con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 . 3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, il Governo acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, nonchè della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta giorni ed entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il parere della Conferenza unificata è immediatamente trasmesso alle Commissioni parlamentari predette. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, per le parti aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul rapporto di impiego nonchè sull'età pensionabile, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 4. L'esercizio della delega di cui alla presente legge non comporta complessivamente oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni. NOTE Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992 è stato in parte modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , recante riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell' art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 1993 . Il testo del citato decreto legislativo n. 502/1992 , come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993 , è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1994 . - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 . - L' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Statocittà ed autonomie locali), è il seguente: "Art. 8 (Conferenza Statocittà ed autonomie locali e conferenza unificata). - 1. La conferenza Statocittà ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la conferenza Statoregioni. 2. La conferenza Statocittà ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall' art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La conferenza Statocittà ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno". - L' art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, nel testo modificato dall' art. 21 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , è il seguente: "Art. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici). - Ai comuni, alle province e relative aziende, nonchè a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, è fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico. La predetta tabella A potrà essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica. Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilità. Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende. Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa". - Si riporta il testo dell'art. 27 della citata legge 5 agosto 1978, n. 468 : "Art. 27 (Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato). - Le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci degli enti di cui al precedente art. 25 devono contenere la previsione dell'onere stesso nonchè l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 419/1998 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Legge 419/1998 rappresenta il fondamento normativo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, coinvolgendo principi di decentramento amministrativo, competenze regionali e coordinamento Stato-Regioni secondo il decreto legislativo 112/1998. Consulenti e amministratori pubblici la consultano per comprendere le deleghe legislative, i vincoli di bilancio secondo la legge 468/1978, e il coinvolgimento della Conferenza unificata nelle decisioni sanitarie.

Normative correlate

Legge 154/2026
Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse…
Legge 153/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Legge 152/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 145/2026
Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure u…
Legge 144/2026
Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione e degl…
Legge 143/2026
Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate ti…
Legge 142/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 140/2026
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti …

Altre normative del 1998

Regolamento recante modalita' per la gestione e la rendicontazione delle attivita' di pr… Decreto Ministeriale 522 Regolamento recante norme in materia di interventi di protezione sociale a favore del pe… Decreto Ministeriale 521 Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo profes… Decreto Ministeriale 520 Regolamento recante norme concernenti l'attuazione della direttiva 96/8/CE della Commissi… Decreto Ministeriale 519 Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/4/CEE della Commissione del 26… Decreto Ministeriale 518 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilita' dei parteci… Decreto Ministeriale 517 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalita' e di on… Decreto Ministeriale 516 Regolamento recante disciplina dell'attivita' dei consorzi di gestione dei molluschi biva… Decreto Ministeriale 515

Altri Legge

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… 139/2026 Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. (26G00153) 137/2026 Delega al Governo per il sostegno delle attivita' educative e ricreative non formali. (26… 135/2026 Disposizioni in materia di insequestrabilita' delle opere d'arte prestate da Stati esteri… 134/2026 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei m… 133/2026 Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal… 132/2026
Vedi tutti i Legge →