Quali sono gli importi e le modalità del contributo pubblico assegnato alla Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto con la legge 418/1990?
Spiegato da FiscoAI
La legge 418/1990 stanzia un contributo pubblico destinato alla Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto, ente riconosciuto dalla Repubblica italiana, al fine di garantire la realizzazione e la continuità dell'omonimo festival culturale. L'importo del contributo è fissato in 3 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, da iscrivere nel bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali. La Fondazione beneficiaria è tenuta a trasmettere annualmente al Ministero i bilanci preventivo e consuntivo, garantendo così la trasparenza nella gestione dei fondi pubblici. A partire dall'anno 1993, la quantificazione del contributo viene rinviata alle modalità previste dalla legge finanziaria, secondo le procedure di bilancio pluriennale dello Stato, evitando così l'introduzione di nuove spese permanenti senza adeguata copertura finanziaria.
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Riferimento normativo
LEGGE 15 dicembre 1990, n. 418
Testo normativo
LEGGE n. 418/1990
# LEGGE 15 dicembre 1990, n. 418
## Concessione di un contributo alla Fondazione Festival dei Due Mondi
di Spoleto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Al fine di assicurare la realizzazione del Festival dei Due Mondi e di garantirne la continuità è assegnato alla Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1987, di cui è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1988 , un contributo di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. 2. La Fondazione di cui al comma 1 è tenuta a trasmettere annualmente al Ministero per i beni culturali e ambientali i bilanci preventivo e consuntivo, deliberati dagli organi di amministrazione competenti. 3. A decorrere dall'anno 1993 alla quantificazione del contributo si provvede con le modalità di cui all' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 . AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 , è il seguente: "3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, nè può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene: (omissis); d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria".
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La legge 418/1990 riguarda l'erogazione di contributi pubblici a enti culturali riconosciuti, disciplinando le modalità di finanziamento e i controlli amministrativi. Professionisti che operano nel settore culturale e della pubblica amministrazione consultano questa normativa per comprendere i vincoli di bilancio, le procedure di rendicontazione e il collegamento con la legge di contabilità dello Stato (legge 468/1978). Il rinvio alla legge finanziaria per gli anni successivi rappresenta un aspetto rilevante della programmazione della spesa pubblica e della sostenibilità dei finanziamenti a lungo termine.
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