Modifiche alla legge 31 marzo 1998, n. 73, recante disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonche' il completamento dei progetti FIO.
Quali sono i termini e le condizioni per completare i progetti di metanizzazione del Mezzogiorno secondo la Legge 416/1998?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 416/1998 modifica la precedente legge 73/1998 per accelerare il completamento dei progetti di metanizzazione nel Mezzogiorno e negli interventi nelle aree depresse. Si applica ai beneficiari di finanziamenti nazionali e comunitari per questi progetti infrastrutturali. La norma stabilisce termini perentori per la presentazione della documentazione finale: entro 30 mesi dalla sua entrata in vigore deve essere trasmessa la documentazione dello stato finale della spesa, mentre la documentazione di collaudo deve pervenire entro 42 mesi. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere proroghe motivate, ma solo fino al termine originariamente fissato nel decreto di concessione. Per chi non rispetta questi termini è prevista la decadenza automatica dei finanziamenti, sia nazionali che comunitari, dichiarata con decreto ministeriale. Gli aggiornamenti successivi (2001 e 2004) hanno differito i termini rispettivamente al 31 dicembre 2002 e al 30 giugno 2005, estendendo i tempi di adempimento per i beneficiari.
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Riferimento normativo
LEGGE 30 novembre 1998, n. 416
Testo normativo
LEGGE n. 416/1998
# LEGGE 30 novembre 1998, n. 416
## Modifiche alla legge 31 marzo 1998, n. 73, recante disposizioni per
accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del
Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonche' il
completamento dei progetti FIO.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. La documentazione di collaudo di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73 , deve, a pena di decadenza delle agevolazioni, essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. (1) ((2)) 2. Per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996 di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73 , i lavori possono essere completati con presentazione della documentazione da cui risulti lo stato finale della spesa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. (1) ((2)) 3. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73 , dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere, previa motivata e documentata richiesta, proroghe del termine previsto nel decreto di concessione per il completamento dei lavori, dandone comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai fini della emissione del decreto di accertamento finale della spesa, purchè tale proroga non ecceda il termine precedentemente fissato". 4. Per i progetti per i quali non sia stato presentato lo stato finale di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73 , entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dichiarata la decadenza, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari. Analogamente si provvede qualora la documentazione di collaudo non sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. (1) ((2)) 5. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73 , è abrogato. 6. Le istanze di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73 , devono pervenire al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 novembre 1998 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Diliberto --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 23 novembre 2001, n. 411 , convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 , ha disposto (con l'art. 8-quinquies, comma 1) che i termini per la presentazione al Ministero delle attività produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, sono differiti al 31 dicembre 2002. --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 agosto 2004, n. 239 ha disposto (con l'art. 1, comma 67) che i termini per la presentazione al Ministero delle attività produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, previsti dai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.
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La Legge 416/1998 riguarda finanziamenti pubblici, agevolazioni per infrastrutture e decadenza dei benefici in caso di mancato rispetto dei termini. È rilevante per chi gestisce progetti FIO (Fondo per gli Interventi Ordinari), finanziamenti comunitari e interventi nelle aree depresse, con particolare attenzione ai termini di presentazione della documentazione finale di spesa e alle conseguenze della non ottemperanza.
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