Quali sono le disposizioni finanziarie previste dalla Legge 398/1998 a favore dell'EAAP e come vengono finanziate?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 398/1998 rappresenta un intervento dello Stato a sostegno dell'Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP), un ente gestore del servizio idrico in Puglia. La norma prevede l'erogazione di un contributo ventennale di 30 miliardi di lire annue a partire dal 1999, destinato a coprire gli oneri di ammortamento (capitale e interessi) derivanti da mutui e altre operazioni finanziarie che l'EAAP poteva contrarre per il risanamento economico-finanziario dell'ente. Per gli anni 1999 e 2000, il finanziamento è stato coperto attraverso risorse già stanziate nel bilancio triennale 1998-2000 presso il Ministero del Tesoro, utilizzando specifici accantonamenti destinati al Ministero dei Lavori Pubblici. Il Ministro del Tesoro è stato autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio mediante propri decreti. La legge inoltre conferma che l'EAAP rimane sottoposto alle disposizioni sulla gestione del servizio integrato previste dalla Legge 183/1989, garantendo continuità normativa rispetto alla disciplina dei bacini idrografici e della difesa del suolo.
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Riferimento normativo
LEGGE 18 novembre 1998, n. 398
Testo normativo
LEGGE n. 398/1998
# LEGGE 18 novembre 1998, n. 398
## Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto
pugliese - EAAP.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. All'Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP) è concesso un contributo ventennale di lire 30 miliardi annue a decorrere dal 1999, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Ente stesso è autorizzato ad effettuare al fine di pervenire al risanamento economicofinanziario. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1999 e 2000, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. Il regime del ruolo di gestore del servizio integrato resta sottoposto alle disposizioni degli articoli 16 e 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183 . Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo degli articoli 16 e 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), è il seguente: "Art. 16 (Bacini di rilievo regionale). - 1. Bacini di rilievo regionale sono tutti quelli non ricompresi nelle disposizioni degli articoli 14 e 15. 2. Le funzioni amministrative relative alle risorse idriche in tutti i bacini di rilievo regionale sono delegate alle regioni territorialmente competenti con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Nulla è innovato al disposto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , per quanto attiene alla disciplina delle grandi derivazioni sia nei bacini di rilievo regionale sia in quelli di rilievo interregionale, di cui all'art. 15". "Art. 20 (I piani di bacino di rilievo regionale). - 1. Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 . Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per più bacini regionali, rientranti nello stesso versante idrografico ed aventi caratteristiche di uniformità morfologica ed economicoproduttiva. 2. Qualora in un bacino di rilievo regionale siano compresi territori d'altra regione, il piano è elaborato dalla regione il cui territorio è maggiormente interessato e all'approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna per la parte di rispettiva competenza territoriale, secondo le disposizioni di cui al comma 1. 3. Il piano di bacino è trasmesso entro sessanta giorni dalla adozione al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'art. 4".
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La Legge 398/1998 riguarda finanziamenti pubblici, contributi statali e operazioni di debito per enti autonomi. Commercialisti e consulenti che operano nel settore dei servizi pubblici e delle utility idriche consultano questa norma per comprendere le modalità di finanziamento agevolato, l'ammortamento di mutui e le variazioni di bilancio autorizzate per enti gestori di servizi essenziali come l'acquedotto.
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