Quali sono gli interventi previsti dal Decreto-Legge 370/1994 per la prevenzione e rimozione della dispersione scolastica?
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Il Decreto-Legge 370/1994 è un provvedimento urgente emanato dal Presidente della Repubblica il 10 giugno 1994 per affrontare il fenomeno della dispersione scolastica nelle aree a maggior rischio. Il decreto si applica all'anno scolastico 1994-1995 e riguarda le scuole di ogni ordine e grado, nonché le istituzioni educative su tutto il territorio nazionale. In pratica, il provvedimento prolunga le misure già previste dal precedente decreto-legge 391/1993, ritenute necessarie per garantire continuità agli interventi di prevenzione e rimozione della dispersione scolastica, considerati essenziali per il risanamento sociale e la lotta alla criminalità diffusa. Il decreto riduce il limite massimo di personale direttivo e docente utilizzabile presso uffici, enti e associazioni da mille a 750 unità per l'anno scolastico 1994-1995, e fissa un limite di 80 unità per le utilizzazioni presso università e istituti di istruzione superiore per ricerche su metodologie pedagogiche. Inoltre, istituisce presso il Ministero della Pubblica Istruzione l'Osservatorio per la dispersione scolastica, con funzioni di valutazione degli interventi e dei risultati conseguiti, presieduto dal Ministro della Pubblica Istruzione.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 10 giugno 1994, n. 370
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 370/1994
# DECRETO-LEGGE 10 giugno 1994, n. 370
## Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei
fenomeni di dispersione scolastica.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare, per il prossimo anno scolastico 1994-1995, nelle aree di maggior rischio di dispersione scolastica, anche in vista della definizione del programma triennale di cui all'articolo 603, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , una più qualificata e razionale prosecuzione degli interventi di prevenzione e rimozione, al fine di realizzare una delle condizioni essenziali per più ampie iniziative di risanamento sociale e di lotta alla criminalità diffusa; Ritenuta pertanto la necessità di prorogare le misure previste dal decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1993, n. 484 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 giugno 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Le disposizioni recate dall' articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1993, n. 484 , sono prorogate per l'anno scolastico 1994-95. 2. Il limite massimo di mille unità di cui all'articolo 456, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , per le utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, presso uffici, enti ed associazioni, è ridotto, per l'anno scolastico 1994-1995, a 750 unità. Per il medesimo anno scolastico alle utilizzazioni presso le università degli studi ed altri istituti di istruzione superiore, ivi compresi gli istituti superiori di educazione fisica, per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche e, per gli istituti superiori di educazione fisica, anche per compiti di direzione tecnica, si fa luogo nel limite massimo di 80 unità. 3. Resta ferma la possibilità di disporre comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica di Roma e presso gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, purchè con oneri a loro carico, secondo quanto disposto dall' articolo 1-ter del decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1993, n. 484 . ((3-bis. È istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, l'Osservatorio per la dispersione scolastica, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali competenti in materia, con compiti di valutazione degli interventi attuali e dei risultati conseguiti. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo rappresentante. Il Ministro ne determina la composizione con proprio regolamento, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Osservatorio si avvale della collaborazione dell'ufficio studi e programmazione del Ministero. L'istituzione e il funzionamento del predetto Osservatorio non determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale))
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Il Decreto-Legge 370/1994 rappresenta il quadro normativo di riferimento per interventi urgenti in materia di dispersione scolastica, prevenzione e rimozione dei fenomeni di abbandono scolastico. Amministratori scolastici e dirigenti del Ministero della Pubblica Istruzione lo consultano per comprendere l'allocazione del personale docente e direttivo, le utilizzazioni presso enti e istituzioni, e il funzionamento dell'Osservatorio per la dispersione scolastica istituito presso il Ministero.
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