Quali sono le disposizioni del Decreto-Legge 356/1994 per la copertura dei posti vacanti nel Corpo di polizia penitenziaria?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 356/1994 è stato emanato dal Presidente della Repubblica il 10 giugno 1994 per affrontare l'urgente necessità di coprire i posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria. La norma si applica ai candidati che risultarono idonei al 29 luglio 1993 secondo le prove previste dal decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, e riguarda sia agenti che assistenti del corpo penitenziario. Il decreto prevede che questi candidati idonei vengano assunti in servizio durante il 1994 per coprire le vacanze che si verificheranno, seguendo l'ordine cronologico originario delle prove sostenute. Le assunzioni rientrano nel contingente previsto per il 1994 dalle disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per quanto riguarda i vincitori dei concorsi per allievi agenti banditi alla data di entrata in vigore del decreto o durante il 1994, le loro assunzioni non potranno avvenire prima del 1 gennaio 1995, sempre entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 10 giugno 1994, n. 356
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 356/1994
# DECRETO-LEGGE 10 giugno 1994, n. 356
## Disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti
nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano di provvedere alla immediata copertura dei posti che si rendano vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 giugno 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Coloro che, alla data del 29 luglio 1993, sono risultati idonei al termine delle prove per essere reclutati come agenti ed assistenti nel Corpo di polizia penitenziaria sulla base delle disposizioni di cui all' articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36 , convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213 , vengono assunti in servizio a copertura delle vacanze che si verificheranno nel corso del 1994, secondo l'originario ordine cronologico di espletamento delle prove. Il personale suddetto è assunto nell'ambito del contingente previsto per l'anno 1994 dalle disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254 , in quanto fatte salve dall' articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . 2. L'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi per allievi agenti di polizia penitenziaria, banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto o che saranno banditi nel corso del 1994, non può avvenire anteriormente al 1 gennaio 1995, nei limiti stabiliti, per tale anno, dall' articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 .
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 356/1994 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto-Legge 356/1994 disciplina il reclutamento e l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, affrontando questioni di contingentamento del personale, bilancio dello Stato e programmazione economica. La norma coordina disposizioni relative a decreti-legge precedenti, leggi di conversione e limiti di spesa pubblica, rappresentando un intervento urgente di gestione delle risorse umane nel settore della giustizia e della sicurezza penitenziaria.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.