Modifiche alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, recante norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.
Quali sono le modifiche apportate dalla Legge 354/1989 alla disciplina dei contributi statali agli enti internazionalistici?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 354/1989 interviene sulla Legge 948/1982, che disciplina l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli Affari Esteri. La modifica principale consiste nella soppressione del terzo comma dell'articolo 1 della legge precedente. La normativa si applica agli enti che svolgono attività di studio, ricerca e formazione nel campo della politica estera o promozione dei rapporti internazionali, e riguarda direttamente le amministrazioni pubbliche e gli enti beneficiari di finanziamenti statali. In pratica, la legge stabilisce che questi enti possono ricevere contributi annuali ordinari dello Stato secondo modalità e misure indicate in una tabella allegata, con il vincolo che il contributo non superi il 65% delle entrate preventivate. Gli enti devono operare su programmi almeno triennali e svolgere attività in settori specifici come la formazione diplomatica, l'organizzazione di convegni internazionali e la pubblicazione di studi su tematiche internazionali. La tabella è soggetta a revisioni periodiche ogni tre anni mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli Affari Esteri e del Ministro del Tesoro.
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Riferimento normativo
LEGGE 30 ottobre 1989, n. 354
Testo normativo
LEGGE n. 354/1989
# LEGGE 30 ottobre 1989, n. 354
## Modifiche alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, recante norme per
l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere
internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli
affari esteri.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1982, n. 948 , è soppresso. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1, comma 1: Il testo dell' art. 1 della legge n. 948/1982 , così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 1. - A decorrere dal 1› gennaio 1982, sono ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato, con le modalità indicate dalla presente legge e nella misura indicata nella tabella allegata, gli enti che svolgono attività di studio, di ricerca e di formazione nel campo della politica estera o di promozione e sviluppo dei rapporti internazionali, elencati nella tabella stessa. La tabella di cui al precedente comma è soggetta ad una prima revisione, da attuarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, quindi, a successive periodiche revisioni, da attuarsi ogni tre anni, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, previo motivato parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si pronunciano à termini dei rispettivi regolamenti. In sede di revisione, nella tabella possono essere inclusi anche enti che non abbiano precedentemente fruito di contributo finanziario dello Stato: in tale sede si applicherà preferenzialmente il principio per cui il contributo statale non può essere stabilito in misura superiore al 65 per cento delle entrate risultanti dal bilancio preventivo dell'ultimo anno dell'ente interessato. Condizione per l'ammissione al contributo di cui alla presente legge è che gli enti operino sulla base di un programma di durata almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per lo svolgimento delle attività programmate. Tali attività devono esplicarsi in almeno uno dei seguenti settori: 1) formazione del personale diplomativo e del personale di organismi internazionali ed organizzazione di corsi di preparazione per gli aspiranti a tali carriere; 2) organizzazione di convegni, congressi e di ogni altra manifestazione culturale e scientifica a carattere internazionale; 3) pubblicazione di riviste, periodici, studi e libri destinati principalmente a contribuire alla conoscenza dei grandi temi di carattere internazionale. Con l'entrata in vigore della presente legge, le previgenti norme recanti finanziamenti a favore degli enti di cui al primo comma sono abrogate. Dall'importo dei contributi concessi agli enti elencati in tabella per l'anno 1982 vanno detratte le somme versate agli enti stessi a titolo di contributi ordinari previsti da leggi vigenti per il medesimo esercizio finanziario. Sono fatte salve le contribuzioni agli enti compresi nella tabella per manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di Ministeri diversi da quello degli affari esteri".
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La Legge 354/1989 modifica la disciplina dei contributi statali agli enti internazionalistici, interessando finanziamenti pubblici, vigilanza ministeriale e rendicontazione di bilancio. Commercialisti e consulenti che assistono enti no-profit e organizzazioni internazionali devono considerare i limiti di cofinanziamento statale (massimo 65% delle entrate), le modalità di revisione triennale della tabella beneficiari e la tracciabilità delle entrate per la determinazione dell'importo massimo finanziabile.
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