Quali sono i requisiti che una grande impresa in stato di insolvenza deve possedere per accedere alle procedure di ristrutturazione previste dal Decreto-Legge 347/2003?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 347/2003 stabilisce misure urgenti per accelerare la ristrutturazione industriale di grandi imprese in difficoltà finanziarie, permettendo loro di accedere a procedure speciali di amministrazione straordinaria. La normativa si applica alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria oppure del programma di cessione dei complessi aziendali previsti dal decreto legislativo n. 270/1999. Per accedere a queste procedure, l'impresa (o un gruppo di imprese costituito da almeno un anno) deve soddisfare contemporaneamente due requisiti stringenti: possedere almeno 500 lavoratori subordinati da almeno un anno e avere debiti complessivi non inferiori a 300 milioni di euro, incluse le garanzie rilasciate. Questi criteri sono stati fissati per identificare le realtà industriali di rilevanza strategica e occupazionale, escludendo le piccole e medie imprese. L'obiettivo della legge è garantire la continuazione ordinata delle attività, preservare l'avviamento aziendale e l'occupazione, tutelando al contempo i creditori e il regolare funzionamento del mercato.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2003, n. 347
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 347/2003
# DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2003, n. 347
## Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese
in stato di insolvenza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure integrative e correttive della normativa vigente in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, al fine di accelerare la definizione dei relativi procedimenti, assicurando la continuazione ordinata delle attività industriali senza dispersione dell'avviamento, tutelando i creditori e garantendo il regolare svolgimento del mercato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia e delle politiche agricole e forestali; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Requisiti per l'ammissione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all' articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 , di seguito denominato: "decreto legislativo n. 270", (( ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del medesimo decreto, )) purchè abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti: a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno; b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.
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Il Decreto-Legge 347/2003 è il riferimento normativo per chi affronta procedure di amministrazione straordinaria, ristrutturazione economica e finanziaria e cessione di complessi aziendali secondo il decreto legislativo n. 270/1999. Commercialisti, consulenti aziendali e professionisti del turnaround lo consultano per valutare l'ammissibilità alle procedure, verificare i requisiti di insolvenza, dimensione occupazionale e indebitamento, nonché per gestire le implicazioni sulla continuità aziendale e sulla tutela dei creditori.
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