Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Qual è l'oggetto della Legge 34/2003 e quali sono i suoi effetti sull'ordinamento italiano?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 34/2003 è un atto di ratifica mediante il quale l'Italia recepisce la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997. Si tratta di una legge di rango costituzionale che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare questo trattato internazionale, impegnando così lo Stato italiano a rispettare gli obblighi in esso contenuti. La norma si applica a livello nazionale e internazionale, riguardando tutte le autorità competenti in materia di sicurezza, ordine pubblico e contrasto al terrorismo. La legge prevede inoltre norme di adeguamento dell'ordinamento interno italiano affinché la legislazione nazionale sia conforme agli standard internazionali di prevenzione e repressione degli attentati terroristici con esplosivi. Gli effetti pratici riguardano l'introduzione o il rafforzamento di disposizioni penali, procedurali e amministrative volte a contrastare il finanziamento, la preparazione e l'esecuzione di atti terroristici, nonché l'obbligo di cooperazione internazionale tra gli Stati firmatari della Convenzione.
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Riferimento normativo
LEGGE 14 febbraio 2003, n. 34
Testo normativo
LEGGE n. 34/2003
# LEGGE 14 febbraio 2003, n. 34
## Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la
repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di
esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New
York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento
interno.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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La Legge 34/2003 rappresenta il recepimento italiano di una Convenzione ONU sulla repressione del terrorismo con esplosivi, incidendo su materie di diritto penale internazionale, cooperazione giudiziaria e sicurezza nazionale. Professionisti del diritto penale, esperti di compliance e consulenti in materia di antiterrorismo consultano questa normativa per comprendere gli obblighi di prevenzione, segnalazione e contrasto agli attentati terroristici, nonché le responsabilità penali e amministrative correlate.
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